Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/1983, n. 3717
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L'Obbligo dell'espropriante di notificare il decreto di espropriazione, a norma dell'art. 51 primo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sussiste nei confronti dell'effettivo proprietario del bene, ancorché altri ne risulti intestatario in base ai registri catastali. L'omissione od il ritardo di detta notificazione all'effettivo proprietario, ove sia ascrivibile a colpa dell'espropriante per la mancata adozione della normale diligenza nell'accertamento del titolare del diritto dominicale alla data dell'espropriazione (tenendo conto anche del sistema di pubblicità costituito dalla trascrizione dei registri immobiliari degli Atti d'acquisto), configura atto illecito lesivo del diritto alla indennità (nel quale si è convertito il diritto di proprietà), e, conseguentemente, comporta il dovere di risarcire anche il danno derivante dalla ritardata riscossione dell'indennità stessa, da determinarsi secondo i principi fissati dall'art. 2056 cod. civ.. ( V 2363/62; ( V 1926/49).*