Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/05/2022, n. 16193
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ORDINANZA sul ricorso 27343/2016 proposto da: M R, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 2, presso lo studio dell’avvocato O C, rappresentato e difeso dall’avvocato T S, con procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente - -contro- AGEA- Agenzia per le riscossioni in agricoltura-, in persona del legale rappres. p.t.;- intimata – avverso la sentenza n. 2400/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 16/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. R C. Pag. 1 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 RILEVATO CHE Con sentenza del 16.5.11, il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione proposta da R M avverso l’ordinanza- ingiunzione con la quale l’AGEA -Agenzia per le riscossioni in agricoltura- gli aveva intimato la restituzione della somma di euro 806.091,89 a titolo d’indebita percezione di contributi comunitari inerenti al settore dell’aiuto al consumo dell’olio di oliva, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente per decorso del termine decennale dalla formale richiesta di restituzione dell’aiuto comunitario, avvenuta il 30.6.94, escludendo che la costituzione di parte civile avesse interrotto il suddetto termine per mancata prova del fatto che la stessa costituzione di parte civile avesse avuto come oggetto l’azione di ripetizione d’indebito o il risarcimento dei danni, e che essa fosse avvenuta anche nei confronti del Messina, essendo stato il processo penale celebrato a carico di vari imputati. L’AGEA propose appello avverso la predetta ordinanza;il Messina resisteva proponendo appello incidentale condizionato con il quale chiedeva che, in riforma dell’impugnata ordinanza, s’applicasse il termine di prescrizione quinquennale. Con sentenza del 16.4.2016, la Corte territoriale accolse l’appello principale, respingendo l’opposizione del Messina, e rigettò l’appello incidentale, osservando che: l’AGEA si era costituita parte civile nel processo penale promosso nei confronti del ricorrente, sicché era formalistico pretendere che la domanda restitutoria e/o risarcitoria fosse giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame che la collega al fatto-reato;il termine di prescrizione decennale applicabile in tema d’indebito oggettivo era stato interrotto dapprima con la richiesta del 30.6.1994 di restituzione dei contributi ricevuti, e poi con la suddetta costituzione di parte civile nel giudizio conclusosi con sentenza Pag. 2 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 del 2012 di assoluzione per estinzione del reato perché prescritto e, da ultimo, con la notificazione dell’ordinanza per cui per cui è causa effettuata nel febbraio 2009;non era accoglibile l’eccezione del Messina circa l’erronea qualificazione dell’azione civile proposta nel processo penale avente ad oggetto l’indebito oggettivo, anziché il risarcimento dei danni da reato, di cui all’art. 640bis c.p.c., ex art. 185 c.p., con la conseguente configurabilità della prescrizione quinquennale del diritto fatto valere;che l’illecito ascritto al Messina era sostanzialmente da ravvisare nell’oggetto dell’istanza in sede penale, riguardo al risarcimento dei danni e alla restituzione del profitto del reato. R M ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituita l’AGEA.
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