Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1972, n. 3465

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Poiche il giudizio di revocazione deve essere considerato come una fase di quello di merito, le sentenze rese nell'uno e nell'altro processo possono venir impugnate con un unico ricorso. ( Conf 1334'60).*

Nel giudizio di revocazione, rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono. ( V 1602'71, mass n 352008).*

Non e invocabile la norma dell'art 1711 cod civ, ma soccorre quella dell'art 1398, nel caso in cui un soggetto abbia contrattato non gia come mandatario, che agisce in nome proprio e per conto altrui, bensi come falsus procurator, e non gia eccedendo i limiti di un mandato che gli fosse stato conferito, bensi agendo di propria iniziativa e arrogandosi falsamente poteri di rappresentanza che non aveva. ( V 115'60).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1972, n. 3465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3465
Data del deposito : 27 novembre 1972

Testo completo

Nel giudizio di revocazione, rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono. ( V 1602'71, mass n 352008).*