Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2016, n. 1489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2016, n. 1489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1489
Data del deposito : 27 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di G.D. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 70/37/2008, data 14/05/2008, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio erariale ad un'istanza del G., già dirigente dell'ENEL, in pensione, di rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'Erario, nell'anno 2000, tramite ritenute operate dall'Enel in qualità di sostituto d'imposta sulla somma erogatagli, a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall'accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l'aliquota superiore al 12,50% - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (nei limiti della domanda subordinata, avendo lo stesso, in via principale, anche invocato la non tassabilità delle somme percepite, in quanto di natura non reddituale), determinando l'aliquota applicabile nel 12,50% .

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, trattandosi di un soggetto iscritto a forma di previdenza complementare prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 e di somme derivanti da un contratto di capitalizzazione e costituenti reddito di capitale, è applicabile la tassazione del 12,50% , trattandosi di reddito di capitale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Considerato in diritto



1. L'Agenzia ricorrente prospetta tre motivi di ricorso: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 6 dovendo dette disposizioni applicarsi esclusivamente a prestazioni erogate in dipendenza di un contratto d assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 30 del 1997 , D.P.R. n. 917 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 6 e art. 16 e art. 17, comma 2 (vecchia numerazione) TUIR, art. 1325 c.c. , nn. 2 e 3, art. 1866 c.c. e D.P.R. n. 449 del 1959, art. 1 e art. 33 e ss dovendo ritenersi le prestazioni dei ed, "vecchi fondi", non erogate in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell' art. 16, lett. a) TUIR, ma erogate in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro;
2) con il terzo motivo, l'insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c. , n. 5, su fatto decisivo e controverso, rappresentato dall'interpretazione dell'Accordo del 16/04/1986, il cui contenuto non è stato valutato dalla C.T.R..

Il contribuente deduce un motivo di ricorso incidentale, per nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 1, comma 2 e art. 112 c.p.c. e con riferimento all'art. 41, comma 1, lett. g. quinquies, art. 47, comma 1, lett. h-bis, art. 16, comma 1, lett. a bis) TUIR , come riformato dal D.Lgs. n. 47 del 2000 , L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. con L. n. 30 del 1997 , reiterando argomentazioni e tesi giuridiche, sul regime fiscale di tassazione dei rendimenti delle capitalizzazioni delle prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 , non vagliate dai giudici della C.T.R..

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