Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/06/2019, n. 24927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/06/2019, n. 24927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24927
Data del deposito : 5 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLEI MARCO nato a ROMA il 23/10/1968 avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per le parti civili B M, L A e L S e presente l'avv. V S del foro di Roma che deposita conclusioni nota spese e chiede l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. Per V e' presente l'avv. G A del foro di Roma che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Per il Responsabile civile e' presente l'avv. Di G A del foro di Roma che si riporta. Per la pratica Forense sono presenti il Dott. P F e la dott.ssa L T.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma in data 10.03.2016, nei confronti di V M, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni due di reclusione e lo condannava in solido con in responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati dal Tribunale in euro 517.304,00, rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione di quanto ulteriormente dovuto, rispetto alla somma già versata dalle Generali Italia s.p.a., pari ad euro 480000,00. 2. La Corte territoriale rilevava che doveva essere confermata l'affermazione di responsabilità del prevenuto, rispetto al sinistro per cui si procede, atteso che risultava accertato che Vellei, il 6.04.2011, alle ore 11,00, mentre era alla guida dell'autovettura Twuingo tg. CE61OLZ, priva di assicurazione, provenendo da Via Tuscolana, svoltava a destra per immettersi in Via Urnbertide e investiva Eligio Lattanzi di 83 anni che stava attraversando da sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia ed era giunto ormai alla metà della carreggiata. Segnatamente, il Collegio evidenziava che il pedone stava attraversando fuori delle strisce pedonali ma a breve distanza dalle stesse e che, secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, il pedone e l'imputato si erano avvistati reciprocamente ma poi il Vellei aveva proseguito la marcia e aveva investito il pedone che veniva colpito sulla parte destra del corpo e cadeva a terra, riportando lesioni gravi a causa delle quali decedeva il 30.07.2011. 2.1 La Corte distrettuale considerava causa dell'incidente l'imprudente comportamento dell'imputato che, in prossimità di attraversamenti pedonali, e, comunque, avendo avvistato il pedone che aveva già impegnato la carreggiata ed era in fase di attraversamento, non ha tenuto una guida attenta e prudente e adeguata alla situazione concreta.

3. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Vellei, a mezzo del difensore. I)Con il primo motivo l'esponente denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Rileva che la Corte di Appello ha basato la propria decisione sull' erroneo presupposto che ci fosse stato un contatto tra l'autovettura e il pedone;
nel caso di specie la persona offesa ha perso l'equilibrio in maniera del tutto autonoma e, contestualmente alla ripartenza dell'autovettura guidata dall'imputato al quale avrebbe fatto cenno di ripartire, è caduto al suolo, forse senza nemmeno sfiorare l'autovettura medesima. II) Con il secondo motivo deduce il vizio motivazionale, atteso che la Corte di merito non ha inteso rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante una perizia cinematica che avrebbe almeno potuto accertare la concorrente colpa del pedone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

1.2 II primo motivo invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, secondo la prospettiva tesa ad ottenere un diverso apprezzamento del compendio di prova, rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Occorre considerare che la Corte di Appello, così come il primo Giudice, nell'effettuare la ricostruzione della dinamica del sinistro, ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste oculare, L che, essendo dall'altra parte della carreggiata, aveva visto il pedone in fase di attraversamento incrociare l'autovettura dell'imputato che si era dapprima fermata (fol 6 sentenza primo grado e fol 3 sentenza impugnata);
deì rilievi degli operanti che avevano individuato il punto di urto, sulla base della macchia di sangue lasciata dalla vittima davanti all'autovettura e nella corsia di pertinenza della stessa ( fol 4), situato a m. 6,40 dalle strisce pedonali;
delle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha ammesso di aver avvistato il pedone, ritenendo però che gli avesse fatto segno di passare;
della tipologia e gravità delle lesioni riportate (fol 5) dalla persona offesa, con frattura cervicale e distacco dei legamenti, trauma facciale oltre a contusione toracica e addominale e del bacino. Al riguardo, il Collegio ha evidenziato che non vi era motivo per dubitare della condotta colposa dell'imputato che, avendo avvistato il pedone che stava attraversando la strada, non gli aveva dato la precedenza e aveva proseguito la sua marcia. Come si vede, la valutazione espressa dalla Corte di Appello, in riferimento alla dinamica del sinistro, diversamente da quanto affermato dal ricorrente che ha proposto una tesi alternativa ipotetica e generica, priva di agganci oggettivi, risulta immune da aporie di ordine logico e appare saldamente ancorata all'acquisito compendio probatorio. Si tratta di valutazione che risulta del tutto coerente con l'insegnamento ripetutamente espresso al riguardo alla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti chiarito che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulta, invero, concausa dell'evento lesivo, inidonea ad escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen.), ma che occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41, comma 2, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore - nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, né generica né specifica - si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente può ricondursi eziologicamente esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Sez. 4, Sentenza n. 33207 del 02/07/2013, dep. 31/07/2013, Rv. 255995). Giova considerare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez.4 n. 5693 del 31.03.1999 rv 213798-01;
Sez.1 n.10528 del 12.07.2000, rv 217052-01). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc, pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n, 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177;
Sez, 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745;
Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006;
ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita;
che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile;
che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep 17/05/2006, Rv. 233464).
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