Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2019, n. 24927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2019, n. 24927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24927
Data del deposito : 5 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLEI MARCO nato a ROMA il 23/10/1968 avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per le parti civili B M, L A e L S e presente l'avv. V S del foro di Roma che deposita conclusioni nota spese e chiede l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. Per V e' presente l'avv. G A del foro di Roma che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Per il Responsabile civile e' presente l'avv. Di G A del foro di Roma che si riporta. Per la pratica Forense sono presenti il Dott. P F e la dott.ssa L T.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma in data 10.03.2016, nei confronti di V M, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni due di reclusione e lo condannava in solido con in responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati dal Tribunale in euro 517.304,00, rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione di quanto ulteriormente dovuto, rispetto alla somma già versata dalle Generali Italia s.p.a., pari ad euro 480000,00. 2. La Corte territoriale rilevava che doveva essere confermata l'affermazione di responsabilità del prevenuto, rispetto al sinistro per cui si procede, atteso che risultava accertato che Vellei, il 6.04.2011, alle ore 11,00, mentre era alla guida dell'autovettura Twuingo tg. CE61OLZ, priva di assicurazione, provenendo da Via Tuscolana, svoltava a destra per immettersi in Via Urnbertide e investiva Eligio Lattanzi di 83 anni che stava attraversando da sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia ed era giunto ormai alla metà della carreggiata. Segnatamente, il Collegio evidenziava che il pedone stava attraversando fuori delle strisce pedonali ma a breve distanza dalle stesse e che, secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, il pedone e l'imputato si erano avvistati reciprocamente ma poi il Vellei aveva proseguito la marcia e aveva investito il pedone che veniva colpito sulla parte destra del corpo e cadeva a terra, riportando lesioni gravi a causa delle quali decedeva il 30.07.2011. 2.1 La Corte distrettuale considerava causa dell'incidente l'imprudente comportamento dell'imputato che, in prossimità di attraversamenti pedonali, e, comunque, avendo avvistato il pedone che aveva già impegnato la carreggiata ed era in fase di attraversamento, non ha tenuto una guida attenta e prudente e adeguata alla situazione concreta.

3. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Vellei, a mezzo del difensore. I)Con il primo motivo l'esponente denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Rileva che la Corte di Appello ha basato la propria decisione sull' erroneo presupposto che ci fosse stato un contatto tra l'autovettura e il pedone;
nel caso di specie la persona offesa ha perso l'equilibrio in maniera del tutto autonoma e, contestualmente alla ripartenza dell'autovettura guidata dall'imputato al quale avrebbe fatto cenno di ripartire, è caduto al suolo, forse senza nemmeno sfiorare l'autovettura medesima. II) Con il secondo motivo deduce il vizio motivazionale, atteso che la Corte di merito non ha inteso rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante una perizia cinematica che avrebbe almeno potuto accertare la concorrente colpa del pedone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

1.2 II primo motivo invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, secondo la prospettiva tesa ad ottenere un diverso apprezzamento del compendio di prova, rispetto alla
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