Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2019, n. 14947

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2019, n. 14947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14947
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F A, nato il 09/03/1977 a Niscemi avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal consigliere A T;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. P L, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di A F impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela ed in parziale accoglimento dell'impugnazione interposta dal locale procuratore generale, ha dichiarato il prevenuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (aggravate ex art. 61 n. 2 cod. pen.), con conseguente condanna del FICICCHIA, unificati gli addebiti per continuazione, a pena di giustizia, ferma la già disposta assoluzione dello stesso dall'ulteriore addebito elevatogli, ai sensi dell'art. 75 co. 2 d. I.vo 159/2011. 2. Tre sono i motivi illustrati dal legale ricorrente a sostegno dell'impugnazione anzidetta.

2.1 Il primo di essi, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., è incentrato sull'affermata arbitrarietà della condotta del personale di p.g., già reputata sussistente dal giudice monocratico di Gela che, appunto su tale base, aveva ritenuto scriminata, ai sensi dell'art. 393 bis cod. pen., la condotta di resistenza dell'imputato, oppostosi violentemente alla pretesa degli agenti di P.S. di entrare nella sua abitazione, pur dopo aver verificato la sua regolare presenza nell'abitazione nell'orario prescritto e l'altrettanto regolare possesso della carta di permanenza, oggetto del controllo posto in essere. Di qui l'eccepita violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante in capo al giudice d'appello che riformi la pregressa decisione assolutoria e, comunque, l'erroneità della statuizione adottata dalla Corte nissena, alla luce della motivazione posta a supporto, non ricorrendo nella fattispecie gli estremi perché la polizia giudiziaria potesse procedere a perquisizione di propria iniziativa;
con il necessitato corollario, in ordine al connesso reato di lesioni, del venir meno della contestata aggravante teleologica, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, essa pure dichiarata dal giudice gelese all'esito del primo grado di giudizio.

2.2 La seconda doglianza, ancora una volta formulata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge ed assenza di motivazione, quanto "alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato", con riferimento al reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen.: la richiesta agli agenti di esibizione del provvedimento giudiziario che li autorizzasse alla perquisizione - che si assume esser stata legittimamente rivolta agli operanti dall'odierno ricorrente - varrebbe ad escludere la presenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
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