Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2020, n. 21966
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A AO nato a MELFI il 01/10/1949 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette/scntitc le conclusioni del PG --"rucfit o'Ú ca\ k(à)..,a Rilevato in fatto 1.Con ordinanza in data 5 febbraio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza, proposta dal condannato A A, in esecuzione della pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il delitto di falso in dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ammissione alla semilibertà, rigettava quella volta ad ottenere l'affidamento in prova e lo ammetteva alla detenzione domiciliare, rilevando che non era stata dimostrata l'effettiva disponibilità di attività lavorativa e l'esistenza di fattori sociali e personologici idonei alla fruttuosa sperimentazione della più ampia misura alternativa. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to P T, deducendo violazione di legge e vizio di illogicità e carente motivazione. Secondo la difesa, la prognosi sfavorevole alla rieducazione mediante affidamento in prova è basata sull'assenza di percorso lavorativo, sulla gravità dei fatti di reato e dei precedenti penali. L'errore commesso dal Tribunale di sorveglianza consiste nel non aver considerato che, per consolidata giurisprudenza, la disponibilità di un'occupazione, diversamente da quanto preteso per la semilibertà, ha rilevanza solo marginale nell'analisi finalizzata all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento e che il ricorrente ha la possibilità di svolgere attività di volontariato quale aiuto custode di una Chiesa di Cerignola. 3.Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. L T, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
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