Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24128

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24128
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A TO nato a Licata il 02/02/1980 avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. L S L R che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. T A, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quaJe la Corte di appello di Messina, in data 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 2 dicembre 2021, dal Tribunale di Messina che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di truffa.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato contestato. Secondo la difesa le condotte criminose poste in essere fino al 18 ottobre 2014 si sarebbero prescritte in data 18 aprile 2022 e quindi in data anteriore alla definizione del giudizio di appello. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto operante la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa ennergenziale da Covid-19 senza tenere conto che la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado si è svolta in data 7 maggio 2021. Di conseguenza, ad avviso della difesa, non si sarebbe realizzata una effettiva stasi del procedimento pendente nei confronti dell'ANTONA poiché instaurato in un periodo successivo alla sospensione disposta ex lege con conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020. 3. In data 17 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della
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