Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24114

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24114
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G N A nato a TITO il 18/03/1949 G AO nato a POTENZA il 08/10/1974 avverso la ordinanza del 07/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato il gravame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, fino alla concorrenza della somma di euro 583.050.00. 1.1. Per quanto qui rileva, sono stati sequestrati i conti correnti di A G, quale socio e legale rappresentante dal 2015 al fallimento della Giannotti Costruzioni s.r.I., (per la somma di euro 301.900,00), e A G, quale socio dal 2008 al 2015 della stessa società, ( per euro 12.000), nonché gli immobili siti in Tito, meglio elencati nel provvedimento impugnato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( contestati ai capi 1) e 6) a G A;
e al capo 3) a G A) commessi fino al fallimento, in data 3 agosto 2017. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato L C, che, con unico atto, svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, per la mancata dimostrazione di atti distrattivi compiuti dagli indagati, peraltro, privi della qualifica soggettiva richiesta dalla legge, e per non essere stata provata la efficienza causale delle condotte rispetto al dissesto, né il dolo specifico.
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