Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1988, n. 3797

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Massime6

Nel regime vincolistico delle locazioni urbane, con riguardo al giudizio in cui il locatore chieda il rilascio dell'immobile in forza di un accordo transattivo contenente l'espressa rinuncia ad ogni proroga, anche futura, del contratto, l'eccezione con cui il conduttore deduca, in via principale, la nullità della transazione (ed il conseguente diritto alla continuazione della locazione in virtù di un pregresso contratto) e solo in via subordinata e ulteriormente conseguenziale l'accertamento del diritto alla proroga legale non comporta, nel caso in cui il giudice del merito ritenga valida ed efficace la transazione, e pronunci la risoluzione della locazione, la necessità della devoluzione al pretore, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 368 del 1955, dell'esame della questione concernente la proroga legale, restando la stessa preclusa dal mancato accoglimento della primaria eccezione di nullità della transazione. ( V 2223/64, mass n 303311; ( V 3354/74, mass n 371863; ( V 4990/79, mass n 401646; ( V 4990/79, mass n 401645).*

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dello art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La Mancanza di detto presupposto esclude, di per sè, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971, richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo. ( V 4790/77, mass n 388397; ( Conf 997/63, mass n ; ( Conf 2661/64, mass n ; ( Conf 2431/65, mass n ; ( Conf 3024/67, mass n 330745; ( Conf 6191/84, mass n 437834).*

L'interrogatorio non formale va disposto ad iniziativa del giudice, per cui alla richiesta formulata da una parte deve attribuirsi il mero valore di sollecitazione dell'attività discrezionale del giudice stesso. Consegue che il mancato Esercizio di tale facoltà, anche dopo l'introduzione del nuovo rito del lavoro, non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità. ( Conf 683/82, mass n 418472).*

L'interrogatorio formale non costituisce un mezzo di difesa propria, ma un mezzo di prova diretto a provocare la confessione di colui al quale viene deferito ed il giudice non è tenuto ad ammetterlo qualora, sulla base di un apprezzamento discrezionale, ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi già acquisiti alla causa. ( V 841/79, mass n 397015; ( V 4155/79, mass n 400661; ( V 2851/80, mass n 406598; ( V 4296/87, mass n 453053; ( Conf 6332/82, mass n 423968).*

Una società di persone, come la società in nome collettivo, benché sprovvista di personalità giuridica, costituisce tuttavia un distinto centro di interessi e, quindi, di imputazione di rapporti giuridici, dotato di una propria parziale autonomia; pertanto, ancorché le persone dei singoli soci non si pongano quale base associativa di una individualità giuridica distinta ma costituiscano essi stessi il tipo di fenomenologia giuridica denominato società di persone (nel senso che l'attività della società appartiene a ciascuno dei soci in proprio), affinché l'attività di ogni singolo socio possa imputarsi alla società occorre che questi agisca spendendone esplicitamente il nome ovvero in una situazione tale da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento di agire proprio come socio. ( V 464/82, mass n 418173; ( V 4809/82, mass n 422800).*

La rinuncia alla proroga del contratto di locazione di immobile urbano, contenuta in una transazione, comporta la sottrazione del rapporto alla disciplina vincolistica ed il sorgere di un nuovo contratto, svincolato dal precedente in forza della volontà delle parti, e dotato di una propria autonomia giuridica derivantegli dalla transazione, che ove trovi nelle specifiche pattuizioni in questa contenute la sua esclusiva fonte regolatrice, resta insensibile anche alla disciplina di leggi successive all'accordo transattivo (nella specie, art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale). ( V 8180/87, mass n 455807; ( V 1663/81, mass n 412334; ( V 3295/68, mass n 336117; ( V 2804/68, mass n 335453; ( Conf 3634/84, mass n 435626).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1988, n. 3797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3797
Data del deposito : 4 giugno 1988

Testo completo

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dello art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la
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