Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2022, n. 21304
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COMPARATO PROSPERO nato a MONTALBANO JONICO il 21/03/1964 COMPARATO DOMENICO nato a POLICORO il 15/01/1991 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. LIBERTA di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere E D S;
lette/sentite le conclusioni del PG
OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO
1.Comparato P e D ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso i decreti del 10- 8- 2021, con cui la Procura della Repubblica aveva disposto, unitamente alla perquisizione personale e locale, il sequestro delle cose ivi indicate, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.
2. Comparato P deduce violazione dell'art. 355 cod. proc. pen., poichè il decreto di perquisizione non è stato seguito da convalida. Il provvedimento, infatti, relativamente agli oggetti da sottoporre a sequestro, faceva riferimento a documentazione relativa allo sfruttamento dei braccianti agricoli, documentazione extracontabile, copia schede di presenza giornaliere, agende, appunti relativi a rapporti di lavoro, documentazione contabile riferita a pagamento di ingaggi dei lavoratori, dati, documenti, foto, agende telefoniche, corrispondenza;
materiale informatico, supporti informatici e telefoni utilizzati dagli indagati per gestire l'attività illecita. La polizia giudiziaria delegata ha sequestrato anche oggetti del tutto estranei alle indagini in corso, come, ad esempio, appunti manoscritti che non sono connessi alle ipotesi prefigurate. La documentazione extracontabile oggetto di sequestro non può includere dati attinenti esclusivamente alla sfera personale dell'indagato e comunque estranei alle ipotesi di reato in contestazione, onde il pubblico ministero avrebbe dovuto verificare il rispetto di tali limiti ed emettere un provvedimento di convalida del sequestro, necessario poichè la polizia giudiziaria delegata ha valutato autonomamente il vincolo di pertinenzialità delle cose e in altrettanta autonomia ha deciso di sequestrare tutti i dati informatici relativi al telefono cellulare personale di P Comparato, in modo indiscriminato e senza alcuna selezione del materiale di specifico interesse. La motivazione data dal Tribunale al riguardo è apparente.
2.1. Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione, poiché lo strumento attivato dalla difesa non è stato quello previsto dall' art. 257 cod. proc. pen. ma il riesame di cui all'art. 324 cod. proc. pen. e d'altronde ritenere non ammissibile il riesame avverso il decreto di perquisizione significherebbe limitare fortemente l'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., privando il soggetto destinatario di una misura restrittiva della possibilità di avvalersi di un diritto inviolabile.
2.2. In sede di riesame si è fatta erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. allorché il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di perquisizione fosse connotato da idonea motivazione, conseguentemente ritenendo legittimo il sequestro operato sul telefono cellulare personale dell'indagato. Viceversa la motivazione contenuta nel decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dal pubblico ministero è gravemente inadeguata rispetto all'obbligo di specificazione delle esigenze probatorie perseguite, giacché non chiarisce sotto quale profilo i beni sequestrati siano funzionali all'accertamento del fatto contestato o all'individuazione di eventuali correi. Illegittimamente il Tribunale, esorbitando dalle proprie funzioni, ha cercato di integrare al riguardo la motivazione, tanto più che la condotta criminosa nel caso di specie non è per nulla individuata nel decreto, sicchè l'indagato è stato costretto ad una impugnazione "al buio".
2.3. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei limiti temporali prescritti dall'art. 251 cod. proc. pen. non induca alcun vizio, poiché nel caso di specie non è ravvisabile una nullità ma una inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., vizio che ricorre allorché la perquisizione venga effettuata in orari notturni senza la sussistenza di ragioni di urgenza.
2.4. La piattaforma indiziaria è costituita soltanto da una dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni acquisite da uno straniero, che stenta a capire la lingua italiana e che, alla domanda su chi gli offrisse il lavoro, ha risposto di essere stato assunto dalla ditta di Comparato P. Nè il decreto indica quali elementi inducano a ritenere che l'indagato fosse dedito all'illecita attività di cui all'art. 603 bis cod. pen. o abbia commesso ulteriori delitti non specificati. La contestazione è dunque generica.
lette/sentite le conclusioni del PG
OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO
1.Comparato P e D ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso i decreti del 10- 8- 2021, con cui la Procura della Repubblica aveva disposto, unitamente alla perquisizione personale e locale, il sequestro delle cose ivi indicate, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.
2. Comparato P deduce violazione dell'art. 355 cod. proc. pen., poichè il decreto di perquisizione non è stato seguito da convalida. Il provvedimento, infatti, relativamente agli oggetti da sottoporre a sequestro, faceva riferimento a documentazione relativa allo sfruttamento dei braccianti agricoli, documentazione extracontabile, copia schede di presenza giornaliere, agende, appunti relativi a rapporti di lavoro, documentazione contabile riferita a pagamento di ingaggi dei lavoratori, dati, documenti, foto, agende telefoniche, corrispondenza;
materiale informatico, supporti informatici e telefoni utilizzati dagli indagati per gestire l'attività illecita. La polizia giudiziaria delegata ha sequestrato anche oggetti del tutto estranei alle indagini in corso, come, ad esempio, appunti manoscritti che non sono connessi alle ipotesi prefigurate. La documentazione extracontabile oggetto di sequestro non può includere dati attinenti esclusivamente alla sfera personale dell'indagato e comunque estranei alle ipotesi di reato in contestazione, onde il pubblico ministero avrebbe dovuto verificare il rispetto di tali limiti ed emettere un provvedimento di convalida del sequestro, necessario poichè la polizia giudiziaria delegata ha valutato autonomamente il vincolo di pertinenzialità delle cose e in altrettanta autonomia ha deciso di sequestrare tutti i dati informatici relativi al telefono cellulare personale di P Comparato, in modo indiscriminato e senza alcuna selezione del materiale di specifico interesse. La motivazione data dal Tribunale al riguardo è apparente.
2.1. Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione, poiché lo strumento attivato dalla difesa non è stato quello previsto dall' art. 257 cod. proc. pen. ma il riesame di cui all'art. 324 cod. proc. pen. e d'altronde ritenere non ammissibile il riesame avverso il decreto di perquisizione significherebbe limitare fortemente l'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., privando il soggetto destinatario di una misura restrittiva della possibilità di avvalersi di un diritto inviolabile.
2.2. In sede di riesame si è fatta erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. allorché il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di perquisizione fosse connotato da idonea motivazione, conseguentemente ritenendo legittimo il sequestro operato sul telefono cellulare personale dell'indagato. Viceversa la motivazione contenuta nel decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dal pubblico ministero è gravemente inadeguata rispetto all'obbligo di specificazione delle esigenze probatorie perseguite, giacché non chiarisce sotto quale profilo i beni sequestrati siano funzionali all'accertamento del fatto contestato o all'individuazione di eventuali correi. Illegittimamente il Tribunale, esorbitando dalle proprie funzioni, ha cercato di integrare al riguardo la motivazione, tanto più che la condotta criminosa nel caso di specie non è per nulla individuata nel decreto, sicchè l'indagato è stato costretto ad una impugnazione "al buio".
2.3. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei limiti temporali prescritti dall'art. 251 cod. proc. pen. non induca alcun vizio, poiché nel caso di specie non è ravvisabile una nullità ma una inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., vizio che ricorre allorché la perquisizione venga effettuata in orari notturni senza la sussistenza di ragioni di urgenza.
2.4. La piattaforma indiziaria è costituita soltanto da una dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni acquisite da uno straniero, che stenta a capire la lingua italiana e che, alla domanda su chi gli offrisse il lavoro, ha risposto di essere stato assunto dalla ditta di Comparato P. Nè il decreto indica quali elementi inducano a ritenere che l'indagato fosse dedito all'illecita attività di cui all'art. 603 bis cod. pen. o abbia commesso ulteriori delitti non specificati. La contestazione è dunque generica.
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