Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2021, n. 22183
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso 28435-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in Proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso 921 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ATONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMAUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO "LEONARDA VACCARI", per LA RIEDUCAZIONE DEI FACIULLI MINORATI PSICO-FISICI, ENTE MORALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
DENZA
20, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché
contro
E S S.P.A., concessionaria della riscossione per la provincia di ROMA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1923/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 7253/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ATONINO SGROI;
udito l'Avvocato LUCIO GHIA per delega verbale Avvocato ROSA LAURA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con cui l'INPS aveva richiesto all'Istituto "Leonarda Vaccari" somme per contributi omessi. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligazione contributiva si fosse estinta per intervenuta cessione all'INPS dei crediti che l'Istituto aveva nei confronti di talune aziende sanitarie locali, reputando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 26°, d.l. n. 586/1987 (conv. con I. n. 48/1988), al fine di consentire alla pubblica amministrazione debitrice di comunicare se intendesse contestare il debito ceduto o riconoscerlo, valesse soltanto per consentire al debitore ceduto di contestarlo, restando il suo inutile decorso altrimenti irrilevante ai fini del perfezionarsi della cessione medesima. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L'Istituto "Leonarda Vaccari" ha resistito con controricorso, evidenziando che, nelle more del giudizio di secondo grado, la Regione Lazio aveva provveduto al pagamento dei debiti per cui è causa, e in vista dell'udienza pubblica ha depositato memoria, con allegata documentazione, con cui ha sollevato questione di legittimità costituzionale, anche per violazione del diritto
CESARE BECCARIA
29, presso 921 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ATONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMAUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO "LEONARDA VACCARI", per LA RIEDUCAZIONE DEI FACIULLI MINORATI PSICO-FISICI, ENTE MORALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
DENZA
20, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché
contro
E S S.P.A., concessionaria della riscossione per la provincia di ROMA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1923/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 7253/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ATONINO SGROI;
udito l'Avvocato LUCIO GHIA per delega verbale Avvocato ROSA LAURA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con cui l'INPS aveva richiesto all'Istituto "Leonarda Vaccari" somme per contributi omessi. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligazione contributiva si fosse estinta per intervenuta cessione all'INPS dei crediti che l'Istituto aveva nei confronti di talune aziende sanitarie locali, reputando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 26°, d.l. n. 586/1987 (conv. con I. n. 48/1988), al fine di consentire alla pubblica amministrazione debitrice di comunicare se intendesse contestare il debito ceduto o riconoscerlo, valesse soltanto per consentire al debitore ceduto di contestarlo, restando il suo inutile decorso altrimenti irrilevante ai fini del perfezionarsi della cessione medesima. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L'Istituto "Leonarda Vaccari" ha resistito con controricorso, evidenziando che, nelle more del giudizio di secondo grado, la Regione Lazio aveva provveduto al pagamento dei debiti per cui è causa, e in vista dell'udienza pubblica ha depositato memoria, con allegata documentazione, con cui ha sollevato questione di legittimità costituzionale, anche per violazione del diritto
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