Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/2010, n. 20596
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Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI N L F - Presidente -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
GRAFICA REVENTINO SNC *004116000794* in persona dell?Amministratore Unico Sig. \BRUNI Ugo\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell?avvocato L A M, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato D E con delega a margine del ricorso;
- ricorrente ?
contro
\M M\ *MRSMHL61R1703S2S*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 29, presso lo studio dell?avvocato B S, rappresentato e difeso dall?avvocato S G con delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/2005 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, emessa il 5/06/2005;depositata il 27/06/2005;R.G.N.90/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. R V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L A che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa? Grafica Reventino snc proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l?atto di pignoramento presso terzi promosso da \Michele @Marasco\ nei suoi confronti.
Esponeva che il creditore istante aveva promosso un precedente pignoramento presso terzi;che successivamente, utilizzando la stessa copia spedita in forma esecutiva in relazione al primo pignoramento, aveva proceduto a promuovere una seconda esecuzione nelle stesse forme;che era onere del creditore istante, al fine di procedere al successivo pignoramento, munirsi di una seconda copia del titolo esecutivo;che, in mancanza, il secondo pignoramento era irregolare e doveva essere dichiarato nullo.
Si costituiva il \Marasco\ che contestava la fondatezza dell?opposizione.
Il tribunale, con sentenza del 27.6.2005, rigettava l?opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la Grafica Reventino snc.
Resiste con controricorso il \Marasco\.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa, applicazione degli artt. 618 bis e 429 c.p.c. e dell?art. 156 c.p.c., comma 2 in relazione all?art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi in relazione a controversia di lavoro, il giudice non aveva applicato il rito del lavoro, autorizzando la discussione orale e dando lettura del dispositivo in udienza, con la conseguente nullita? della sentenza nella forma emessa.
Il motivo non e? fondato.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata,, la causa e? passata in decisione, precisate le conclusioni, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e depositata successivamente, senza che il giudice avesse autorizzato la discussione.
Ora, se questo e? l?iter seguito, se ne deve necessariamente dedurre che il giudice di merito non ha applicato il rito del lavoro, come avrebbe dovuto, ma la censura di nullita? della sentenza non puo?
essere condivisa.
Il giudice, infatti, che sarebbe dovuto essere il giudice del lavoro (ma ai fini che qui interessano il rilievo e? privo di interesse, non integrando la ripartizione delle funzioni fra sezioni ordinarie e sezione lavoro una questione di competenza, ma di distribuzione interna allo stesso ufficio (Cass. ord. 23.9.2009 n. 20494), che non svolge rilievo ai fini della dedotta nullita? della sentenza) ha trattato la casa come ordinaria;
di qui l?irrilevanza della mancata lettura del dispositivo in udienza.
E?, infatti, principio pacifico quello per cui la mancata adozione del rito del lavoro non e? causa di nullita? del procedimento e della relativa sentenza, qualora non abbia comportato violazione delle norme sulla competenza od un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all?esercizio del diritto di difesa (v. anche Cass. 13.4.2010 n. 8721): violazioni, queste, che non sono state neppure dedotte.
Con il secondo motivo denuncia la omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all?art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine alla mancanza della data in cui l?ufficiale giudiziario avrebbe attestato di avere preso visione del titolo e del precetto. Sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su di un punto decisivo della controversia, relativo alla mancata indicazione della data "in cui l?ufficiale giudiziario avrebbe attestato di avere preso visione del titolo e del precetto". Il motivo e? inammissibile sotto vari profili.
Da un lato, la questione posta con il motivo, infatti, e? nuova, non avendo costituito oggetto delle censure formulate con l?opposizione proposta;con la sua conseguente improponibilita? per la prima volta in questa sede di legittimita?.
Dall?altro, l?inammissibilita? e? predicabile anche per avere fatto valere, con il ricorso per cassazione avverso sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi - secondo la disciplina ratione temporis applicabile -, un supposto vizio di motivazione ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n. 5, censurabile invece, ai sensi dell?art.360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della mancanza, ovvero della
contraddittorieta? logica, della motivazione, soltanto nei limiti in cui vengano in questione accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell?applicazione di norme di diritto sostanziale;in modo tale che possa dirsi violata la norma che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione (v. anche Cass. 30.6.2005 n. 13978). Pur essendo assorbente il profilo dell?inammissibilita? in precedenza indicato, deve sottolinearsi che la censura non sarebbe stata neppure fondata, non essendo previsto da alcuna norma che l?ufficiale giudiziario indichi esattamente il momento di presa visione del titolo esecutivo;essendo, viceversa, necessario che ne prenda visione;e potendo questo momento coincidere anche con la notifica del pignoramento.
Ne? l?eventuale, mancata presa visione del titolo esecutivo e? stata contestata all?ufficiale giudiziario;
anzi la circostanza sembra essere corroborata dal fatto che la contestazione del ricorrente muove proprio dall?assunto che, con la stessa copia del titolo esecutivo, siano stati eseguiti due pignoramenti.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell?art. 2100 c.c. in relazione all?art. 360 c.p.c., n.