Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25338
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PU AR ME IT nato a [...] il [...] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da PU IA RM IT in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (87 giorni) per il delitto di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 4, cod. pen., per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione per delinquere avente lo scopo di realizzare degli impianti fotovoltaici in violazione delle procedure previste dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché di commettere delitti di falso (artt. 359, 481 e 483 cod. pen.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 81 e 316-ter cod. pen.), rispetto al quale, dopo essere stata emessa sentenza di incompetenza territoriale dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi in data 12 novembre 2015, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su conforme richiesta del P.M., aveva emesso in data 21 marzo 2019 decreto di archiviazione.
1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, il provvedimento di archiviazione, pur avendo espresso una prognosi negativa circa la possibilità di sostenere fondatamente l'accusa in giudizio, ha, pur tuttavia, ritenuto comprovata l'esistenza di comportamenti, imputabili alla PU, idonei ad escludere il riconoscimento in suo favore del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione. A dire del giudice della riparazione, infatti, l'istante non avrebbe fornito, in primo luogo, supporto alcuno alle indagini nel corso del celebrato interrogatorio di garanzia, in cui si era limitata ad esprimere affermazioni generiche ed incerte, senza offrire adeguata esplicazione del singolare ruolo da costei ricoperto di unico centro di interessi di diverse società da lei gestite (S-Energia s.r.I., S- Energia II s.r.l. e Azzurra Power s.r.I., di cui era amministratore unico), tutte coinvolte, secondo la prospettazione accusatoria, in una complessa operazione di aggiramento della normativa di settore, realizzata frazionando artificiosamente un unico impianto fotovoltaico di notevole potenza in 21 impianti di potenza inferiore, tutti contigui tra loro, al fine di eludere l'obbligo della richiesta dell'Autorizzazione Unica Regionale, rendendo sufficiente la presentazione di semplici Denunce Inizio Attività. La colpa grave della PU è stata, in particolare, individuata nel fatto di essersi trovata in una situazione di palese conflitto di interessi, avendo ricoperto, ad un tempo, sia la carica di amministratore unico delle società conduttrici (S- Energia s.r.l. e Azzurra Power s.r.I.) che quella di membro del consiglio di amministrazione della società locatrice dei terreni (Agricola Energetica Europea s.r.I.), mantenendo tale ultima qualifica perfino dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare nei suoi confronti, continuando a percepire, fino all'ultimo, i canoni locativi versati da ciascuno degli apparenti conduttori. Da tali elementi i giudici della riparazione hanno desunto una situazione tale da poter degenerare nel pericolo di una devastazione su vasta scala del territorio salentino, a scapito della collettività, conseguentemente ritenendo che la PU avesse, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PU IA RM IT, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce la ricorrente che la condotta imputatale non sarebbe stata tale da configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio, considerato che la Corte di merito si sarebbe limitata ad operare una critica del contenuto del provvedimento di archiviazione, ravvisando la ricorrenza di una condotta gravemente colposa sulla scorta di elementi già risultati insufficienti a far ritenere integrata la sua colpevolezza. Non risulterebbe, in particolare, tale il suo mancato