Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37811

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37811
Data del deposito : 30 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIARDO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/12/1961 avverso la sentenza del 2/7/2018 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere S D P;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale D C che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Udita l'Avv. C C, in sostituzione dell'Avv. P C, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona con sentenza in data 2 luglio 2018, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 6 dicembre 2017, nei confronti di L V, per il delitto di ricettazione di un autovettura, in concorso con altro imputato, separatamente giudicato e condannato.

2. La vicenda da cui era scaturita l'imputazione riguardava un'operazione di polizia giudiziaria condotta controllando a distanza una vettura, rubata al legittimo proprietario tre giorni prima, che era stata abbandonata lungo la pubblica via e che si riteneva potesse esser utilizzata per fini illeciti;
durante un servizio di osservazione gli operanti notavano sopraggiungere una vettura, che si fermava nei pressi del veicolo rubato;
dalla vettura scendeva il passeggero che rapidamente si introduceva nel veicolo rubato e tentava di allontanarsi, venendo bloccato dagli agenti di p.g.;
il conducente dell'altro veicolo, poi identificato nell'odierno ricorrente, cercava anch'egli di dileguarsi, senza riuscirvi. A seguito dei controlli e delle perquisizioni eseguite nell'immediatezza, colui che aveva prelevato il veicolo rubato era abbigliato con indumenti astrattamente utilizzabili per celare la propria identità;
in una pertinenza dell'abitazione del ricorrente venivano trovati cinque soggetti residenti in Campania, tutti gravati da precedenti penali, nell'atto di indossare delle tute, che non fornivano giustificazioni sulla loro presenza in altra regione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) in punto di accertamento del momento in cui si sarebbe consumata la contestata ricettazione;
ad avviso del ricorrente la Corte non avrebbe considerato le censure svolte dall'appellante, che mettevano in luce l'illogicità delle deduzioni relative alla consumazione della ricettazione nel momento in cui il correo si introduceva nella vettura rubata, a fronte del corteo degli elementi indiziari che, invece, deponevano in via logica per la ricezione della vettura in un momento precedente (ciò che giustificava la rapidità dell'azione e l'assenza di soggetti incaricati di consegnare la vettura al ricettatore), momento rispetto al quale la condotta del ricorrente non poteva assumere alcun rilievo in termini di contributo causalmente efficiente per un delitto già consumato.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 648 cod. pen., quanto al giudizio espresso sulla consumazione del delitto e sulla configurabilità del reato nella forma del tentativo. La sentenza non aveva fornito risposte alla censura sollevata con l'atto di appello ove si evidenziava che, pur volendo dare per dimostrata la realizzazione della condotta tipica nel momento in cui il correo saliva a bordo della vettura rubata, il fatto andava qualificato come ipotesi di tentata ricettazione, non avendo conseguito l'agente l'autonoma disponibilità del veicolo.

3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per aver del tutto omesso di valutare il motivo d'appello che deduceva il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in ragione del modestissimo valore del veicolo rubato;
era erroneo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato per l'assenza di elementi positivi e valorizzando una mera supposizione (che il veicolo dovesse essere utilizzato per la commissione di rapine) indimostrata e non supportata da alcuna prova;
era, altresì, carente la motivazione a sostegno dell'irrogazione di una pena eccessivamente severa.
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