Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2021, n. 24225
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G J nato a Palermo 1'11.9.1983 avverso la sentenza del 7/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A V;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G L, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore;RITENUTO IN FATTO 1. G 3onathan ricorre a questa Corte contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli art. 617 bis e 623 bis c.p. per essere stato sorpreso all'interno di una autovettura in possesso di apparecchiature atte ad intercettare le frequenze della Polizia di Stato, ed anzi in ascolto di esse, e, esclusa la concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della contestata recidiva, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione.Si tratta di pena inferiore a quella di primo grado poiché un terzo reato per il quale era imputato, quello di cui all'art. 707 c.p., è stato dichiarato prescritto in appello. 2. Va anche dato conto del fatto che, in primo grado, egli era imputato di un ulteriore reato, la ricettazione della vettura su cui era stato colto con i suddetti apparecchi, ma per tale reato fu assolto in primo grado, mentre è stato condannato il coimputato G F per il quale la condanna è stata confermata in appello ed è diventata definitiva. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett 13) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento;nonché per erronea applicazione della legge penale in relazione alla pretesa sussistenza del reato di cui all'art. 617-bis c.p. Con esso la difesa contesta la decisione della Corte d'Appello che non ha disposto una perizia, come richiesto dall'imputato, per accertare l'effettivo funzionamento dei due apparecchi, e la mancata assoluzione per il reato di cui all'art. 617.bis c.p. atteso che nella specie non si è configurata la condotta di "installazione" richiesta dalla suddetta norma.
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