Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/11/2019, n. 28486
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18519-2015 proposto da: DE L A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BADIA DI CAVA
56, presso lo studio dell'avvocato L D N, che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
P M C, FALZONE FRANCESCO, SVA M, SVA L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.
ANGELONI
4, presso lo studio dell'avvocato F F, rappresentati e difesi dall'avvocato B R;
- controricorrenti -
nonchè
contro
FIORE M, GUARCIRIELLO EMANUELE, SALERA LURA, M R, MARCONI SVANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3939/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2019 dal Consigliere R G. Rilevato che: la vicenda trae origine dalla domanda proposta da P M ed altri condomini del condominio di Gaeta, Via Roma, n. 118, che chiesero accertarsi la proprietà condominiale di un cortile e la reintegra nel possesso nei confronti di D L A, con riduzione delle opere dalle medesima illegittimamente realizzate;
all'esito dei giudizi di merito, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'11.6.2014, confermò la decisione del Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda;
la corte territoriale accertò la proprietà condominiale dell'area cortilizia, sulla base di una sentenza passata in giudicato tra le medesime parti, resa in un giudizio avente ad oggetto l'esistenza di una servitù di scarico in favore dei condomini, e ritenne assorbita dalla decisione la doglianza relativa all'omessa integrazione del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione;
per la cassazione della sentenza d'appello, ha proposto ricorso D L A sulla base di tre motivi;
Ì19 hanno resistito con controricorso Falzone Francesco, Maria e Luisa Silva, in qualità di eredi di Salera Laura e Maria Carmina Pepe;
sono rimasti intimati Fiore Maria, Guarciriello Emanuele, Marconi Raoul e Marconi Silvano nonché le altre parti, che nel giudizio d'appello erano rimaste contumaci;
in prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
BADIA DI CAVA
56, presso lo studio dell'avvocato L D N, che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
P M C, FALZONE FRANCESCO, SVA M, SVA L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.
ANGELONI
4, presso lo studio dell'avvocato F F, rappresentati e difesi dall'avvocato B R;
- controricorrenti -
nonchè
contro
FIORE M, GUARCIRIELLO EMANUELE, SALERA LURA, M R, MARCONI SVANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3939/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2019 dal Consigliere R G. Rilevato che: la vicenda trae origine dalla domanda proposta da P M ed altri condomini del condominio di Gaeta, Via Roma, n. 118, che chiesero accertarsi la proprietà condominiale di un cortile e la reintegra nel possesso nei confronti di D L A, con riduzione delle opere dalle medesima illegittimamente realizzate;
all'esito dei giudizi di merito, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'11.6.2014, confermò la decisione del Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda;
la corte territoriale accertò la proprietà condominiale dell'area cortilizia, sulla base di una sentenza passata in giudicato tra le medesime parti, resa in un giudizio avente ad oggetto l'esistenza di una servitù di scarico in favore dei condomini, e ritenne assorbita dalla decisione la doglianza relativa all'omessa integrazione del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione;
per la cassazione della sentenza d'appello, ha proposto ricorso D L A sulla base di tre motivi;
Ì19 hanno resistito con controricorso Falzone Francesco, Maria e Luisa Silva, in qualità di eredi di Salera Laura e Maria Carmina Pepe;
sono rimasti intimati Fiore Maria, Guarciriello Emanuele, Marconi Raoul e Marconi Silvano nonché le altre parti, che nel giudizio d'appello erano rimaste contumaci;
in prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
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