Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2017, n. 27093
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E'conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della CEDU, l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in l. n. 225 del 2016) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – presente sia nell’art. 11 l. n. 467 del 1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 314 del 1997) – deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
Sul provvedimento
Testo completo
E 27093/ 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVIDENZA - - GIOVANNI CANZIO Primo Presidente - Indennità di trasferta - Trattamento - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO contributivo Ud. 24/10/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 8844/2011 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Co427093 Rep. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - R FCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8844-2011 proposto da: V N, titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato R S, rappresentato e difeso dagli avvocati R F e L N;
- ricorrente -
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contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in I.N.P.S. - persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO e L M;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA NOMOS S.P.A. AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO;
- intimata - avverso la sentenza n. 850/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata l'11/10/2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Luca Negrini e Carla D'Aloisio. ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato N V, titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).
2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: Ric. 2011 n. 08844 sez. SU - ud. 24-10-2017 -2- a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato assoggettamento a contribuzione degli importi versati sotto la voce "indennità di trasferta" della opposta cartella di pagamento (verbale di accertamento n. 509/2007) mentre non ha formulato alcuna doglianza con riferimento alla parte della sentenza stessa riguardante i contributi riferibili al lavoratore V R G (verbale di accertamento n. 309/2007) del pari inseriti nella suindicata cartella di pagamento;
b) pertanto, su tale ultima parte della decisione si è formato il giudicato;
c) quanto alla prima parte, va precisato che la suindicata ditta individuale svolge lavori di impiantistica in cantieri itineranti posti in luoghi sempre diversi e variabili e corrisponde ai propri dipendenti nei giorni di presenza e di svolgimento di attività al di fuori del Comune (Settimo Torinese) dove ha sede un'indennità di trasferta giornaliera non eccedente i limiti di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986;
d) la suddetta indennità non viene corrisposta quando i lavoratori svolgono mansioni di preistallaggio presso la sede della ditta ovvero attività presso terzi all'interno del menzionato Comune;
e) dall'istruttoria svolta è emerso che, invece, alla presente fattispecie va applicato l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 cit. secondo cui, a prescindere dalle modalità di pagamento, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi dovuti all'INPS sull'indennità corrisposta ai dipendenti nella misura dovuta per le indennità dei lavoratori c.d. trasferisti (50% del valore dell'indennità).
3. Per la cassazione della suddetta sentenza N V propone ricorso per due motivi;
l'INPS in proprio e quale - procuratore speciale della SCCCI s.p.a. resiste, con controricorso;
Equitalia NOMOS s.p.a. non svolge attività difensiva in questa sede. Ric. 2011 n. 08844 sez. SU - ud. 24-10-2017 -3- 4. In prossimità dell'udienza presso la Sezione Lavoro di questa Corte il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha fatto espresso riferimento allo jus superveniens rappresentato dall'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), rilevando che con esso il legislatore ha fatto proprio l'indirizzo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria e dello stesso INPS (in sede amministrativa), che non era stato condiviso da alcune sentenze di questa Corte.
5. Con ordinanza interlocutoria 18 aprile 2017 n. 9317 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rilevato che il sopravvenuto art.
7- quinquies del d.l. n. 193 del 2016 cit. ha stabilito che l'art. 51, comma 6, del d.P.R. debba essere interpretato autenticamente "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta";
precisando poi, al comma 2, che "Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato d.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5". Nella suindicata ordinanza si sostiene che, con la previsione tra le condizioni richieste per la configurabilità di una fattispecie cui si applica l'art. 51, comma 6, cit., anche della corresponsione delle Ric. 2011 n. 08844 sez. SU - ud. 24-10-2017 -4- indennità e delle maggiorazioni ivi previste "in maniera fissa e continuativa" invece considerato irrilevante dalla - elemento giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza 13 gennaio 2012, n. 396 - il legislatore, con una disposizione non interpretativa ma innovativa con effetti retroattivi, avrebbe attribuito al suddetto comma 6 un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero dei suoi significati possibili. Pertanto, la Sezione Lavoro, sull'assunto secondo cui la questione del calcolo dei contributi dovuti sulle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell'impresa ha dato luogo, nel tempo, ad un rilevante contenzioso che ha visto susseguirsi plurimi e contrastanti ha disposto lainterventi del legislatore e di questa stessa Corte - rimessione della presente controversia al Primo Presidente, per la valutazione della relativa assegnazione alle Sezioni Unite, considerando la suddetta questione qualificabile come questione di massima di particolare importanza, a norma dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
6. Il ricorso è stato quindi assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite.
7. In prossimità dell'odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Sintesi delle censure 1. Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 51 (già art. 48) del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi dovuti sull'indennità di trasferta corrisposta dalla ditta ricorrente ai propri dipendenti debbano essere assoggettati al regime di cui all'art. 51 cit., comma 6, e dunque commisurati al cinquanta Ric. 2011 n. 08844 sez. SU - ud. 24-10-2017 -5- per cento del valore dell'indennità stessa, benché detta indennità non venisse corrisposta se i dipendenti prestavano la propria attività presso la sede dell'impresa ovvero presso cantieri situati entro un raggio di 20 km dal Comune dove l'impresa stessa ha sede.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del CCNL 27 novembre 1997 per i dipendenti di imprese metalmeccaniche artigiane, per non avere la Corte territoriale considerato che tale norma esclude la natura retributiva dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori che prestino la propria opera fuori dalla sede dell'impresa. L'INPS ha resistito con controricorso, eccependo tra l'altro l'improcedibilità del ricorso, limitatamente al secondo motivo, per mancato deposito del contratto collettivo invocato a sostegno della censura. II - Esame delle censure 2. L'esame delle censure porta all'accoglimento del primo motivo del ricorso, per le ragioni di seguito esposte, e al conseguente assorbimento del secondo motivo.
3. La questione sulla quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi dall'ordinanza interlocutoria del 18 aprile 2017 n. 9317 riguarda il regime contributivo applicabile alle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell'impresa, alla luce dello jus superveniens rappresentato dall'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225). Il problema da risolvere è quello di stabilire se il trattamento contributivo da applicare in concreto alle indennità corrisposte dalla ditta ricorrente ai dipendenti sia quello previsto per i “trasfertisti occasionali" dall'art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi TUIR)