Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2023, n. 08634
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 3611-2017 proposto da: PAOLETTI G, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA
14, presso lo studio dell'avvocato F S (STUDIO SINAGRA-SABATINI) rappresentato e difeso dall'avvocato L G;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3611/2017 Cron. Rep. Ud.01/03/2023 PU e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 9338/201;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. N D M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
- C on sentenza del 27 luglio 20 16 , la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da G P nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente di II fascia del Ministero del Lavoro addetto alla Direzione provinciale di Pescara sospeso facoltativamente dal servizio per effetto della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, a vedersi computare nell’indennità alimentare relativa al periodo di sospensione anche la retribuzione di posizione e conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota del MEF del 21.5.2009 che quel diritto negava e la condanna in solido dei Ministeri al pagamento del relativo importo mensile e dell’ulteriore importo a titolo di differenze retributive arretrate la cui
VIALE GORIZIA
14, presso lo studio dell'avvocato F S (STUDIO SINAGRA-SABATINI) rappresentato e difeso dall'avvocato L G;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3611/2017 Cron. Rep. Ud.01/03/2023 PU e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 9338/201;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. N D M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
- C on sentenza del 27 luglio 20 16 , la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da G P nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente di II fascia del Ministero del Lavoro addetto alla Direzione provinciale di Pescara sospeso facoltativamente dal servizio per effetto della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, a vedersi computare nell’indennità alimentare relativa al periodo di sospensione anche la retribuzione di posizione e conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota del MEF del 21.5.2009 che quel diritto negava e la condanna in solido dei Ministeri al pagamento del relativo importo mensile e dell’ulteriore importo a titolo di differenze retributive arretrate la cui
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