Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2019, n. 50782

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2019, n. 50782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50782
Data del deposito : 16 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) B A, nato a Mentone (Francia) il 12/09/1942 2) B G, nato a Rimini il 23/07/1971 avverso la sentenza del 04/12/2018 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2018, il Tribunale di Pesaro ha condannato gli odierni ricorrenti alla pena di 3000 euro di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato un'illecita attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi prodotti da una società, trasportando in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani 15 sacchi contenenti bustine in plastica con residui di sfarinato alimentare e bustine di bicarbonato di sodio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso il difensore degli imputati deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al diniego della causa di non punibilità ivi prevista. Si lamenta che la stessa doveva essere riconosciuta in relazione all'accertata occasionalità della condotta, essendo invece stata negata unicamente con riguardo al quantitativo - ritenuto "cospicuo" - dei rifiuti, senza tuttavia considerare che si trattava di rifiuti assimilabili agli urbani (che la società, previa autorizzazione, avrebbe potuto smaltire nei cassonetti per 30.000 Kg. l'anno) e che l'art. 212 d.lgs. 152/2006 indica comunque in 30 Kg. (o 30 I.) giornalieri la soglia di rifiuti pericolosi smaltibili in regime semplificato da parte delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti.

3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione per essere stata ritenuta inverosimile, in contrasto con le risultanze dibattimentali, la tesi secondo cui gli imputati erano incorsi in errore, avendo ritenuto che i sacchi in questione contenessero rifiuti destinati ai cassonetti per la raccolta indifferenziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la non abitualità della condotta non è elemento che di per sé giustifica il riconoscimento della causa di non punibilità, ma, al contrario - giusta la chiara previsione di cui all'art. 131 bis, primo comma, cod. pen. - è condizione ostativa (il rilievo da ultimo effettuato ricorre costantemente nella giurisprudenza di questa Corte: v., ex multis, Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270;
Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186;
Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018, Fusaro, Rv. 273198). Per questa ragione, ad es., con particolare riguardo a fattispecie di reato analoghe a quella di specie in materia di illecito smaltimento dei rifiuti, si è al riguardo affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, D, Rv. 270255;
Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, H, Rv. 268566), a meno che - si è aggiunto in un'occasione - tenendo conto delle particolarità del caso di specie, ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entità (Sez. 3, n. 38849 del 05/04/2017, A, Rv. 271397). Per poter riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità in parola, dunque, non è certo sufficiente che il fatto sia occasionale - ciò che sempre si verifica, peraltro, nell'ipotesi di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, che è reato istantaneo che si perfeziona con il compimento di una singola condotta conforme alla fattispecie (cfr. Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, P Rv. 272632;
Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, A, Rv. 271078), al pari di quello consistente nel trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce (Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, P, Rv. 267660;
Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, C e a., Rv. 262514;
Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, H, Rv. 247605) - ma è necessario che l'offesa sia di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma» cod. pen. (così, l'art. 131 bis, primo comma, cod. pen.).
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