Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2016, n. 4445

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In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario; a tal fine, la posizione del coniuge del "de cuius" non è diversa da quella dei figli - equiparazione giustificata rispetto alla "ratio" della riunione fittizia - in quanto come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell'altro genitore o di altro coniuge ormai non più tale, così il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal "de cuius" in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2016, n. 4445
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4445
Data del deposito : 7 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

0004445/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *SUCCESSIONI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 14983/2011 Cron. 4445 SECONDA SEZIONE CIVILE етRep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V MNE Presidente -Ud. 13/01/2016 Dott. E MCI Consigliere PU Dott. L G LO Rel. Consigliere Dott. A S Consigliere Consigliere Dott. A S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14983-2011 proposto da: CECCONI MANUELA CCCMNL58D67F398Q, CECCONI FRANCO CCCFNC65T21F398L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA

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VILL

22, presso lo studio rappresentati e difesi dell'avvocato M P, dall'avvocato A F; - ricorrenti 2016 contro 31 ROSSI MIRELLA RMLL43C58L117F, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GONDAR

11, presso lo studio dell'avvocato C A, che la rappresenta г e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MARCELLO CALAMIA; - controricorrente avverso la sentenza n. 176/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; udito l'Avvocato F A difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. A C difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. ه ل RITENUTO IN FATTO 1. R M convenne in giudizio C F e Cecconi Manuela, figli di prime nozze del suo defunto marito Cecconi Giovanni, esponendo che il de cuius, con testamento, aveva nominato unici suoi eredi universali i convenuti, già destinatari di donazioni e di liberalità da parte del padre in vita, e aveva invece pretermesso essa attrice;
chiese, pertanto, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius eccedenti la quota disponibile e la reintegrazione di essa attrice nella quota di riserva di sua spettanza, con la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto illegittimamente ricevuto e alla corresponsione della quota dei frutti ad essa spettante. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva, dichiarò che, ai fini dell'accertamento della quota disponibile dell'eredità del defunto, dovevano essere considerate le donazioni effettuate in favore di entrambi i figli con atto pubblico del 16.6.1989, nonché leper quanto riguarda l'attrice R M - ― donazioni effettuate dal de cuius in favore della stessa con atto pubblico in data 5.11.1985, l'immobile di cui all'atto del 6.3.1992 e l'autovettura Honda Civic dalla medesima posseduta, al valore che essa aveva nel momento dell'apertura della successione;
determinò in euro 15 mila il debito della massa;
rinviò per il prosieguo della causa, ai fini della determinazione del relictum relativo ai

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