Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/01/2019, n. 01414
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25848-2017 proposto da: GE.TE.T. S.P.A. - GESTIONE TESORERIE E RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LABICANA
92, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dall'avvocato G P;
- ricorrente -
contro
SO.GE.R.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C D N;
- controricorrente -
nonchè
contro
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 10925/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Presidente D C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione della Corte dei conti ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
Ritenuto che
La Società GE.TE.T. S.p.A., originario gestore del servizio di Tesoreria per il Comune di Cancello ed Arnone, proponeva davanti al Tribunale di Napoli Nord, Regolamento Preventivo di Giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (RG 1953/56) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con cui chiedeva all'ente ed alla società subentrante nella gestione del medesimo servizio (Sogert s.p.a) il rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione. Parallelamente al giudizio di opposizione instauratosi innanzi al Tribunale partenopeo e sulla base delle stesse argomentazioni, l'attuale ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. anche alla Ric. 2017 n. 25848 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- Corte dei Conti - Sez. Reg. Campania - richiedendo il versamento delle somme dovute al passaggio di cassa del servizio di tesoreria. In data 20.09.2016 il Gudice Contabile rigettava il ricorso per mancanza di fumus bonis iuris e periculum in mora, dichiarando la propria giurisdizione. In seguito a tale pronuncia ed essendo già stata sollevata istanza di Regolamento di Giurisdizione da parte della GE.TE.T S.p.A., il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza emessa in data 7.11.2017, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella della Corte dei Conti e revocava il provvedimento ingiuntivo emesso in precedenza. Si costituiva la Sogert s.p.a. e sia quest'ultima che la GE.TE.T S.p.A presentavano anche memoria.
LABICANA
92, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dall'avvocato G P;
- ricorrente -
contro
SO.GE.R.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C D N;
- controricorrente -
nonchè
contro
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 10925/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Presidente D C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione della Corte dei conti ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
Ritenuto che
La Società GE.TE.T. S.p.A., originario gestore del servizio di Tesoreria per il Comune di Cancello ed Arnone, proponeva davanti al Tribunale di Napoli Nord, Regolamento Preventivo di Giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (RG 1953/56) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con cui chiedeva all'ente ed alla società subentrante nella gestione del medesimo servizio (Sogert s.p.a) il rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione. Parallelamente al giudizio di opposizione instauratosi innanzi al Tribunale partenopeo e sulla base delle stesse argomentazioni, l'attuale ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. anche alla Ric. 2017 n. 25848 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- Corte dei Conti - Sez. Reg. Campania - richiedendo il versamento delle somme dovute al passaggio di cassa del servizio di tesoreria. In data 20.09.2016 il Gudice Contabile rigettava il ricorso per mancanza di fumus bonis iuris e periculum in mora, dichiarando la propria giurisdizione. In seguito a tale pronuncia ed essendo già stata sollevata istanza di Regolamento di Giurisdizione da parte della GE.TE.T S.p.A., il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza emessa in data 7.11.2017, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella della Corte dei Conti e revocava il provvedimento ingiuntivo emesso in precedenza. Si costituiva la Sogert s.p.a. e sia quest'ultima che la GE.TE.T S.p.A presentavano anche memoria.
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