Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 44198

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 44198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44198
Data del deposito : 4 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO GENNARO N.

IL

24/04/1957 avverso la sentenza n. 3871/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. G V Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ec2 che ha concluso per ci _) I ( ,/2», \ ( i r-z ',3 i Udito, per la parte civile, l'Ayv Mji c>-> D 47,71, TT-c- Udit i difensor Avv. z

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione

DI COSTANZO

Gennaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che il 16.11.2015 ha confermato la sentenza del Tribunale che il 17.5.2011 l'aveva condannato per insolvenza fraudolenta continuata con la recidiva reiterata, lamentando mancata declaratoria di prescrizione da parte della Corte territoriale e lamentando, sotto diverse angolature, vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità . Il ricorso è fondato in punto mancata declaratoria di prescrizione avanti la Corte Territoriale. Il DI COSTANZO è stato condannato per insolvenza fraudolenta con la recidiva reiterata. Il termine massimo di prescrizione pari ad anni 9 ( anni 6 + anni 3 ex art. 161 co 2 c.p.) cui devono aggiungersi mesi 4 e gg. 2 per le intervenute sospensioni era già decorso avanti i giudici d'appello. La presenza della parte civile impone l'esame dei motivi di doglianza . In punto responsabilità il ricorso è destituito di fondamento in quanto il ricorrente, reiterando una tesi difensiva già espressa avanti i giudici di merito, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dal giudice di primo grado prima e dal giudice d'appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473;
CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708) E deve inoltre evidenziarsi che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti;
di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di t seconda istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più significativi dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice e di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la responsabilità del prevenuto. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e confermate le statuizioni civili, con condanna del ricorrente alla rifusione a favore della parte civile Autostrade per l'Italia S.p.A. delle spese del grado che liquida in euro 2000,00 come da richiesta, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e Iva.
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