Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/04/2011, n. 9130

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Anche nel regime della "translatio iudicii" antecedente l'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del "petitum"; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. del codice di procedura civile. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che - adito come giudice di legittimità, in riassunzione, dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del TAR - aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per nullità dell'atto di riassunzione conseguente ad insufficiente descrizione del fatto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/04/2011, n. 9130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9130
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. DE L M - Presidente sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T E, elettivamente domiciliato in ROA, VIA A.

GRAMSCI

28, presso lo studio dell'avvocato F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F U, per delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
R T, in persona del Presidente della Giunta regionale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROA, CORSO D'

ITALIA

102, presso lo studio dell'avvocato M G P, rappresentata e difesa dall'avvocato V G, per delega in calce al controricorso;
CONSORZIO DI BONIFICA OBRONE P.SE-BISENZIO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROA, VIA

LIMA

15, presso lo studio dell'avvocato V M E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F B, per delega in calce al controricorso;
COUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROA, VIA

BERTOLONI

37, presso lo studio dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;



- controricorrenti -


e contro
PUBLIACQUA INGEGNERIA S.R.L., MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, COITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, PROVINCIA DI PISTOIA, AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, PROVINCIA DI PRATO, PUBLIACQUA S.P.A.;



- intimati -


avverso la sentenza n. 71/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

uditi gli avvocati Roberto CIOCIOLA, Mario Ettore VERINO, Giovanni Pasquale MOSCA per delega dell'avvocato Giuseppe Vincelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tessi Emanuele - proprietario di terreni agricoli in Comune di Pistoia, in prossimità degli invasi detti "Laghi Primavera", in relazione ai quali Comune e Provincia di Pistoia e Consorzio di Bonifica Ombrane Pistoiese - Bisenzio avevano assunto delibere autorizzazione di accessi forzosi per indagine geognostiche strumentali alla realizzazione di opere idrauliche (una cassa di espansione del torrente Ombrone), dichiarate di pubblica utilità e previa espropriazione di parte dei terreni del Tessi - ebbe a proporre innanzi al TAR della Toscana tre distinte impugnazioni di atti. Vennero infatti censurati: gli atti del Comune e del Consorzio di autorizzazione all'accesso sui fondi del Tessi per condurre saggi, indagini e sondaggi strumentali alla realizzazione della cassa;
l'Accordo di programma tra Enti locali, Regione, Autorità di bacino, Consorzio e Ministero, l'approvazione della predetta opera pubblica, la convenzione tra Enti e Consorzio per la relativa esecuzione;
le delibere autorizzatorie all'accesso sui fondi e di delega al Consorzio delle operazioni espropriative. Il TAR adito, riuniti i tre procedimenti, con sentenza 6.8.2007 declinò la propria giurisdizione indicando il giudice specializzato competente nel TSAP, in unico grado.
Il Tessi propose atto di riassunzione richiamando gli atti censurati e le ragioni di diritto prospettate con riguardo ai tre ricorsi innanzi al TAR Toscana (nn. R.G. 197, 634 e 961 del 2006) e notificò la riassunzione al Ministero dell'Ambiente, all'Autorità di Bacino del fiume Arno, a Comune e Provincia di Pistoia, alla Regione Toscana, al Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese- Bisenzio, a spa Publiacqua ed alla Provincia di Prato (dei quali si costituirono l'Amministrazione dello Stato, il Comune, la Regione ed il Consorzio).
Il Tribunale Superiore delle Acque, con sentenza de 6.5.2010 dichiarò l'inammissibilità del ricorso per nullità ex art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 164 c.p.c., dell'atto di riassunzione: ad avviso
del TSAP nel mentre l'atto indicava i provvedimenti impugnati e le ragioni di diritto dedotte a loro censura, il "fatto" della vicenda non sarebbe stato descritto adeguatamente ma soltanto richiamato attraverso il rinvio alla sua ricostruzione contenuta nella sentenza del TAR, a sua volta richiamante gli atti impugnati e le ragioni di censura nei loro confronti, sì che, essendo svariati i motivi di censura non si riusciva agevolmente a collegare gli atti contestati ed i vizi prospettati.
Per la cassazione di tale sentenza, il cui estratto è stato notificato il 13.5.2010, il Tessi ha proposto ricorso notificato il 23.6.2010 al quale si sono opposti, con distinti controricorsi, il Comune di Pistoia, il Consorzio di Bonifica Ombrane Pistoiese Bisenzio, la Regione Toscana Nel ricorso il Tessi lamenta l'errore commesso e la contraddizione viziante la pronunzia del TSAP, posto che, se nel ricorso in riassunzione erano stati puntualmente esposti tutti gli atti oggetto di censura innanzi al TAR e tutte le ragioni appuntate su di esse (e distinti per ciascuno dei tre ricorsi), il "fatto" non era altro che la questione della proprietà diretto coltivatrice da parte del Tessi di fondi sui quali le
Amministrazioni avrebbero inteso effettuare interventi ablativi per la costruzione di una opera pubblica idraulica, fatto come tale riportato alla pag. 7 del ricorso e quindi oggetto di richiamo per la sua descrizione nei ricorsi al TAR. Riporta quindi il ricorso, ed analiticamente, le censure articolate nei tre ricorsi innanzi al TAR;lamenta ancora la avvenuta sanatoria del preteso vizio e quindi
sintetizza in quesiti le proprie doglianze. Segue da pag. 16 a pag. 54 del ricorso la analitica descrizione di tutte le censure mosse agli atti impugnati, articolate innanzi al TAR e poi al TSAP. Tessi e Consorzio hanno depositato memorie finali ed i difensori dei controricorrenti sono comparsi alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando, preliminarmente, la questione di tardività del ricorso eccepita dal Comune sul rilievo per il quale il termine breve di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, dimidiante il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, dovrebbe interpretarsi come riferito non già al termine vigente all'atto del rinvio (90 giorni ex art. 518 c.p.c. abrogato) bensì a quello vigente al momento della proposizione (60 giorni ex art. 325 c.p.c. vigente), ritiene il Collegio di dover considerare detta eccezione affatto priva di fondamento, sol che si ricordi quanto statuito da queste Sezioni Unite con le decisioni n. 7607 del 2010 e n. 12084 del 2006, alle quali devesi dare pienamente seguito.
Venendo, quindi alle censure esposte in ricorso esse pongono severe critiche alla decisione del TSAP di ritenere nullo l'atto di riassunzione dopo la declinatoria del TAR nei tre giudizi riuniti e di ravvisare detta nullità - una volta acclarato che i provvedimenti censurati erano specificamente indicati e che le ragioni ed i motivi erano adeguatamente descritti - nella insufficiente descrizione del fatto, inteso come sintesi della vicenda pre - processuale e ritenendo la sua necessaria evidenza come "cornice" per la comprensione del thema decidendi. Dette censure appaiono condivisibili.
Ad avviso del Collegio la posizione del requisito della analitica descrizione del fatto posta dal TSAP a condizione di ammissibilità dell'atto di riassunzione dopo la declinatoria del TAR ignora del tutto che detta riassunzione, allo stato attuale di compiuta evoluzione della giurisprudenza sulla "trasmigrazione" del rapporto processuale da una ad altra giurisdizione, deve trovare, nel caso che occupa, regola nell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., n. 3, per le ragioni e con le precisazioni che appresso si espongono sinteticamente.
Occorre invero rammentare la certezza della regola di perpetuazione anche nella ipotesi di una traslatio effettuata prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2. Si richiama al proposito la decisione di queste S.U. n. 23596 del 2010 per la quale "... il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della, giurisdizione. Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorché il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte cost, (sent. 12.3.2007, n. 77) e dalle S.U. di questa Corte (22.2.2007, n. 4109). Il principio della conservazione degli effetti che la domanda avrebbe proposto se presentata al giusto giudice, deve trovare attuazione pratica col consentire alle parti di proseguire davanti ad un secondo giudice quello stesso processo iniziato davanti a quello male individuato dall'attore. I principi costituzionali di effettività e certezza della tutela giurisdizionale impongono che la funzione di dare giustizia, pur articolata secondo il sistema della Costituzione, attraverso una pluralità di ordini giurisdizionali non sia da questa ostacolata. Ne è derivato l'effetto di una riduzione ad unità del processo dalla domanda alla decisione finale, con la connessa privazione di rilevanza impeditiva, così come per la competenza, all'errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione".
E dunque quando l'atto originante la prosecuzione del processo è atto di riassunzione (L. n. 69 del 2009, art. 59) diretto a consentire la permanenza di un unico procedimento, il suo modello non può essere costituito altro che dall'art. 125 disp. att. c.p.c.. Nondimeno occorre farsi carico della corretta obiezione posta dalla difesa del contro ricorrente che richiama la scelta di adottare il termine riproposizione nella L. del 2009, art. 59, comma 2, la quale postula non già il semplice richiamo al "primo atto" di cui al n. 3 dell'art. 125 disp. att. c.p.c. ma l'articolazione di un atto specificamente volto a versare nel nuovo procedimento il contenuto dell'atto originante il vecchio.
In realtà il legislatore ha adottato, non casualmente, i diversi termini di riassunzione e di riproposizione (pervero unificati nel regime del termine dall'art. 59, comma 4) avendo ben presente la necessità di distinguere le ipotesi della conservata attività della prima domanda per la identità dell'"ambiente" processuale, quello a quo e quello ad quem, da quella del passaggio da un regime prevalentemente impugnatorio ad un regime esclusivamente cognitivo del rapporto, ferma restando in entrambe le ipotesi la conservazione di una unicità del rapporto (che giustifica la preclusione a contestare la giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato: n. 23596 citata e nn. 19256 e 14828, tutte del 2010).
Nel primo caso nessuna revisione della domanda, ne' alcun adattamento del petitum, appare essere predicabile , nel secondo caso emerge essere necessaria la riproposizione - con relativa emendatio - "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (art. 59, comma 2 ultima parte citato), e pertanto tal riproposizione deve essere ragguagliata , nella sua idoneità, alla regola del giudice e del rito innanzi al quale il processo viene a continuare. Nella chiara ratio legis e nella correlata distinzione della forma dell'atto di "prosecuzione" è dunque la risposta alla questione posta in questa sede, dovendosi ritenere che nel passaggio da una giurisdizione quale quella erroneamente evocata (il T.A.R. della Toscana) ad altra quale quella rettamente indicata ed attivata (il T.S.A.P. R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143), nessuna riproposizione sia esigibile essendo necessario e sufficiente il richiamo al primo atto introduttivo secondo il disposto della disposizione di attuazione del codice di rito civile, richiamata dal rinvio "formale" di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 208 (S.U. n. 8310 del 2010 e n. 5080 del 2008). Nella specie è la stessa decisione del T.S.A.P., in premessa, a lamentare la mancata indicazione del "fatto" ed, in conclusione nella stessa pagina (7), a censurare come, in realtà, quel che sarebbe mancata è la illustrazione in un unico tessuto storico e logico del rapporto tra la storia degli interventi e le singole doglianze: ma allora appare evidente che il TESSI, ben al di là del doveroso richiamo, aveva formulato una idonea sintesi del "fatto", dei provvedimenti impugnati e delle censure proposte nei tre originari ricorsi, ditalché neanche di carenza di esposizione dei fatti si sarebbe trattato ma di una pretesa incomprensibilità (rectius genericità) delle doglianze, delle quali sarebbe mancata una ricostruzione sistematica agevolatrice della cognizione complessiva del tema, che è questione che attiene semmai alla specificità e comprensibilità delle originarie impugnazioni e non alle condizioni per il loro esame da parte del Giudice della riassunzione. Si accoglie pertanto il ricorso, cassandosi la decisione impugnata e rinviandosi allo stesso Giudice anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

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