Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 18815

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 18815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18815
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE RENATO nato a CONSELICE il 13/12/1947 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.

5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio, che ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. e l'annullamento senza rinvio per difetto di querela. ti ,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 07/07/2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27/01/2020 con la quale il Tribunale di Ancona aveva dichiarato R T responsabile del reato di furto con strappo ai danni di S T e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione R T, attraverso il difensore Avv. E D C, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello ha confermato la qualificazione del fatto quale furto con strappo anziché quale furto aggravato dalla destrezza. Ai fini della configurabilità del furto con strappo, l'azione dell'agente deve concretizzarsi in una forza esercitata su un oggetto che viene strappato improvvisamente e forzatamente dalla persona che lo detiene, ossia in una condotta manifestamente violenta, nel senso che la violenza costituisce un elemento implicito della condotta. La Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, nel porre in essere la condotta criminosa, non ha utilizzato alcuna violenza, né alcuna forza diretta verso l'oggetto sottratto, ma, al contrario, si sarebbe mosso in modo repentino e impercettibile sorprendendo l'attenzione della vittima e schermando le proprie reali intenzioni.
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