Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2024, n. 23582

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Sentenza
8 maggio 2024
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8 maggio 2024

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2024, n. 23582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23582
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Corte Suprema di Cassazione Sez. V Penple Depositata in Cancelleria Roma, li 1.2 GIU 2024 23582 -24 A B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 1133/2024 UP - 08/05/2024 LUCIANO CAVALLONE MICHELE CUOCO R.G.N. 7600/2024 CARLO RENOLDI ROSARIA GIORDANO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ALDO CENICCOLA, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. PIERLUIGI TAGLIENTI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Roma confermava la pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto emessa dal GUP del Tribunale di Frosinone nei confronti del ricorrente per i delitti di lesioni e minacce.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il VI, con il difensore di fiducia, avv. Pierluigi Taglienti, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo l'imputato assume un contrasto tra l'art. 131-bis cod. pen., laddove non prevede il consenso espresso dall'imputato personalmente ai fini dell'emanazione della relativa pronuncia, che pure presuppone l'affermazione della sua responsabilità penale, in sede di udienza penale, senza avere la possibilità di provare la propria innocenza in dibattimento. Secondo la prospettazione del ricorrente, invero, assente nel giudizio di merito e ivi rappresentato dal suo difensore di fiducia, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 2, 3, 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU rispetto alla garanzia del contraddittorio, quale connotato indefettibile del giusto processo, non prevedendo alcun meccanismo idoneo a consentire all'imputato di opporsi all'applicazione della predetta disposizione. E ciò a differenza di quanto ritenuto necessario dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2013 con riferimento alla possibilità, nel processo minorile, di pronunciare, all'esito dell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere anche per irrilevanza del fatto.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in luogo della sua assoluzione, non essendo stata dimostrata, sulla base degli elementi richiamati dalla pronuncia impugnata, la propria responsabilità penale, in quanto a tal fine non potrebbe acquisire rilevanza la sola querela e, del resto, non sarebbero senza alcuna ragione stati esaminati alcuni testi richiesti a discarico.

2.3. Lamenta infine il VI violazione dell'art. 52 cod. pen. sussistendo, comunque, i presupposti della legittima difesa per avere egli comunque reagito all'aggressione determinata dall'illegittima introduzione della persona offesa nella sua abitazione, adducendo che si tratta di questione rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. 2 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto al primo motivo, è indubbio che l'art. 131-bis cod. pen. consente al giudice, ove ritenga il fatto di

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