Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/2007, n. 23032
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In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine "riapertura" sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando,ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti "medio tempore" dall'imprenditore possano essere revocati.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi FR - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GESTIONS FINANCIERES S.A. (già BUREAUX MODERNES LUX S.A. EN LIQUIDATION), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREOLI DARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CAPITAL PARTNERS 2000 INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO MASSIMO VENTURA, ALESSANDRO VINCENZO FRITTELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AN GI, nella qualità di CURATORE DEL FALLIMENTO 37653 di CENTRO UFFICI MODERNI EUR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ALPA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio Dott. Antonio Matella di Roma, rep. 31624 del 31/10/06, in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2 65/03 del Tribunale di ROMA, Sezione fallimentare, depositata il 20/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore N Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il dichiararsi in via preliminare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere della controversia;
inammissibili i motivi attinenti al merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20 marzo 2003 il Tribunale di Roma, accogliendo un'istanza proposta dalla società statunitense Capital RT 2000 Inc. (in prosieguo Capital RT), ha ordinato la riapertura del fallimento della Centro Uffici Moderni Eur s.p.a. (in prosieguo Cume), la quale, dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale cui era stata sottoposta, aveva trasferito la sede legale nel Principato del Lussemburgo mutando la propria denominazione in Bureaux Modernes Lux s.a..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione la Gestions Financieres (già Bureaux Modernes Lux) s.a. eccependo: 1) la violazione del principio del contraddittorio, per essere stata l'istanza di riapertura del fallimento notificata al sig. FR CO quando questi aveva ormai cessato di essere il liquidatore della società;
2) il difetto di giurisdizione