Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28259

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28259
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20421-2017 proposto da: PETRIGNANI IDA, rappresentata e difesa dall’Avv. PAOLA VITTORIA PEPI, con studio in RAVENNA, via G. Matteotti, n. 5;
-ricorrenti -

contro

MONTANARI MARIA LUISA, MONTANARI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 44, presso lo studio dell'avvocato A A, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA M, PIETRO COTTIGNOLA;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 29.03.2017;
Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.04.2022 dal Consigliere Dott. C A;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigettodel ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con testamento olografo redatto il 29.08.1996 e pubblicato il 05.02.1999, il sig. L L - deceduto in data 11.01.1999- aveva istituito eredi la moglie I P , odierna ricorrente, e assegnato ai due nipoti M L e G M, figli della sorella deceduta del L e odierni resistenti, l’intera quota sulla casa della famiglia di origine del de cuius, della quale egli era comproprietario al 50%, oltre a Lire 400.000.000 (in contanti o in titoli obbligazionari). La disposizione testamentaria precisava che il totale dell’eredità a favore dei due nipoti non avrebbe dovuto superare il 40% dell’intero patrimonio lasciato agli eredi tutti.

2. Con atto di citazione notificato in data 09.12.2003, la sig.ra Petrignanichiedeva al Tribunale di Ravenna il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti, assumendo che il tenore letterale del testamento palesava che tanto la quota dell’immobile della casa familiare del de cuius, quanto il danaro, erano stati considerati frazione del patrimonio del marito deceduto, e che l’institutio ex re certa era compatibile con la delazione a titolo universale. Accertata la qualità di eredi universali dei nipoti del marito, e non di legatari, la sig.ra Petrignani chiedeva la ripetizione dai nipoti di quanto da lei pagato per la ristrutturazione dell’immobile della casa di famiglia del de cuius, per le spese di onoranze funebri del L, per le imposte di successione e per altre spese documentate insistenti sull’asse ereditario, da dividersi in parti eguali pari alla percentuale Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 3 - del 38,45%, corrispondente alla quota ereditaria spettante ai nipoti del defunto sig. L, calcolata sull’ammontare netto dei debiti ereditari.

3. Con sentenza del 10.08.2009 n. 642 , qualificati i nipoti come legatari secondo le intenzioni del testatore, il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di restituzione di complessivi €3.216,96 e condannaval’attrice alle spese.

4. Proponeva appello la sig.ra I P presso la Corte d’Appello di Bologna, concludendo per il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti e chiedendo il rimborso pro quota dei debiti ereditari da lei anticipati. Si costituivano i due nipoti Montanari, i quali eccepivano la loro qualità di legatari e proponevano appello incidentale condizionato chiedendo l’accertamento dell’esatto ammontare dell’asse ereditario: ritenendo che la Petrignaniavesse ricevuto il 61,65% di tale asse, chiedevano la ripetizione pro quota per ciascuno di essi dell’importo ricevuto in più dalla Petrignani.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi