Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 11108
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAP nel procedimento a promosso da: M G nato a MILANO il 02/09/1976 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo inoltrato dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 11 novembre 2019, che aveva riconosciuto a L M "144 giorni di detenzione in condizioni tali da ritenersi violata la normativa di cui all'art. 35-ter Ord. pen." e per l'effetto gli aveva liquidato la somma di euro 1.152 euro a carico delle Casse dello Stato. . Per quel che interesse in questa sede, il Tribunale non riteneva fondata l'eccezione di compensazione avanzata in via subordinata dall'Amministrazione sul rilievo che i crediti vantati, costituti dalla pena pecuniaria della multa e dalle spese di giustizia non sono certi: le spese di giustizia sono rimettibili e la multa convertibile in lavoro sostitutivo e libera controllata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato un unico motivo per violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui al capo II titoli I e II del d.P.R. n. 602 del 973, degli artt. 101, 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nonché degli artt. 1241 e 1243 del codice civile. Sostiene il Ministero ricorrente che l'eccezione di compensazione della pena pecuniaria con la somma dovuta ex art. 35-ter Ord. pen. al detenuto M sia fondata posto che anche multa rappresenta una entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 e che sono pertanto applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 60 del 1973. Sottolinea che, proprio muovendo da siffatta natura giuridica, la giurisprudenza di legittimità civile ritiene ormai pacificamente compensabile la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ. con il credito del detenuto alla somma liquidatagli ex art. 35-ter Ord. pen.
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