Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2020, n. 10071
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 447-2018 proposto da:
CONDOMINIO PRIMAVERA VIA DEL CAVALIERE
154 BAGHERIA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOVACELLA
18, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A L T;
2019
- ricorrente -
2159
contro
M A, MESSINE° GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO
12, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dall'avvocato L A;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, in particolare al terzo motivo;
udito l'Avvocato A L T, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L A, difensore dei resistenti, che si è riportato agli atti depositati;
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art.1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, A M e G M convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio Primavera, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera condominiale del 22.2.2010 di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina E.
1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l'opposizione proposta da Mameli Antonio e Messineo Giuseppe.
1.2. La corte distrettuale accertava l'omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell'edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la delibera,
CONDOMINIO PRIMAVERA VIA DEL CAVALIERE
154 BAGHERIA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOVACELLA
18, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A L T;
2019
- ricorrente -
2159
contro
M A, MESSINE° GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO
12, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dall'avvocato L A;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, in particolare al terzo motivo;
udito l'Avvocato A L T, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L A, difensore dei resistenti, che si è riportato agli atti depositati;
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art.1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, A M e G M convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio Primavera, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera condominiale del 22.2.2010 di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina E.
1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l'opposizione proposta da Mameli Antonio e Messineo Giuseppe.
1.2. La corte distrettuale accertava l'omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell'edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la delibera,
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