Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2021, n. 33435
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Credit Suisse (Italy) Spa in persona del procuratore speciale Bucceri L C D, nato a Genova il 27/11/1960 avverso l'ordinanza del 20/12/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020, il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente Credit Suisse (Italia) Spa che, quale terzo interessato, aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nei confronti di A O, eseguito su denaro depositato su un conto corrente a lui riconducibile, perché intestato ad una società fiduciaria, che non rientrerebbe nella disponibilità del medesimo e apparterrebbe invece alla stessa banca, in quanto conferito in pegno irregolare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Credit Suisse, innanzitutto deducendo, con articolato motivo, l'inosservanza degli artt. 1834 e 1851 cod. civ. e la conseguente errata applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12 d.lgs. 74/2000, avendo l'ordinanza illegittimamente affermato che la somma sequestrata doveva ritenersi costituita in pegno regolare piuttosto che irregolare. Ci si duole, in particolare, del fatto che l'ordinanza affermi, da un lato, che il diritto di proprietà della Banca sulle cose date in pegno si instaurerebbe solo successivamente all'inadempimento da parte del creditore e, in secondo luogo, che non sarebbe stata nella specie concessa alla Banca la facoltà di disporre dei beni dati in pegno senza l'autorizzazione del debitore garantito. Il primo argomento - si allega - è infondato, perché nel pegno irregolare la proprietà delle cose date in garanzia passa immediatamente in capo al creditore pignoratizio e non postula l'inadempimento dell'obbligazione sottostante. Il creditore pignoratizio conserva il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione e, laddove questo non avvenga, gli consente di soddisfarsi immediatamente sui beni di sua proprietà senza attivare le forme previste dagli artt. 2797 e 2798 cod. civ. Del pari infondato è il secondo argomento, poiché proprio l'art.
6.1. del contratto - citato nell'ordinanza - consente alla banca di far vendere i titoli dati in pegno in corso di rapporto, ciò che ulteriormente si ricava dai successivi punti 3, 5 e 6 della medesima clausola contrattuale, ed è illegittimo sostenere che dalla locuzione letterale "può far vendere" ivi utilizzata si ricavi una mera facoltà indicativa della natura regolare del pegno, a nulla rilevando, d'altro canto, il preavviso di cinque giorni dovuto al debitore, rispondente al mero adempimento di un obbligo di buona fede. Se le parti avessero voluto dare vita ad un pegno regolare, avrebbero dovuto quantomeno disciplinare i poteri e i compiti della Banca al fine della cessione a terzi dei titoli sdati in pegno in caso di i nadempi mento.
2.1. In secondo luogo, si lamenta vizio di mancanza assoluta di motivazione in relazione alla circostanza - valorizzata dalla polizia giudiziaria all'atto del sequestro - dei due bonifici bancari disposti dalla fiduciaria dell'indagato sul denaro depositato su quel conto, ciò che secondo gli operanti sarebbe stato significativo della disponibilità delle somme da parte sua. Nei motivi di riesame si erano fornite sul punto specifiche spiegazioni, che l'ordinanza impugnata non aveva in alcun modo esaminato, circa il fatto che le somme bonificate eccedevano il valore del pegno in allora attribuito alla Banca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' pacifico - e la stessa ricorrente non lo contesta - che la possibilità di sottoporre a sequestro penale beni costituiti in pegno sia consentita laddove si tratti di pegno regolare (Sez. 3, n. 36293 del 18/05/2011, Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., Rv. 251133;
Sez. 2, n. 45400 del 07/11/2008, P, Rv. 241975) e non, invece, quando la garanzia sia qualificabile come pegno irregolare, posto che quest'ultimo determina il trasferimento della proprietà del bene in capo al creditore (Sez. 2, n. 23659 del 06/05/2010, Banca MB S.p.a., Rv. 247409, relativa al sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultavano costituite in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione concessa
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020, il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente Credit Suisse (Italia) Spa che, quale terzo interessato, aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nei confronti di A O, eseguito su denaro depositato su un conto corrente a lui riconducibile, perché intestato ad una società fiduciaria, che non rientrerebbe nella disponibilità del medesimo e apparterrebbe invece alla stessa banca, in quanto conferito in pegno irregolare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Credit Suisse, innanzitutto deducendo, con articolato motivo, l'inosservanza degli artt. 1834 e 1851 cod. civ. e la conseguente errata applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12 d.lgs. 74/2000, avendo l'ordinanza illegittimamente affermato che la somma sequestrata doveva ritenersi costituita in pegno regolare piuttosto che irregolare. Ci si duole, in particolare, del fatto che l'ordinanza affermi, da un lato, che il diritto di proprietà della Banca sulle cose date in pegno si instaurerebbe solo successivamente all'inadempimento da parte del creditore e, in secondo luogo, che non sarebbe stata nella specie concessa alla Banca la facoltà di disporre dei beni dati in pegno senza l'autorizzazione del debitore garantito. Il primo argomento - si allega - è infondato, perché nel pegno irregolare la proprietà delle cose date in garanzia passa immediatamente in capo al creditore pignoratizio e non postula l'inadempimento dell'obbligazione sottostante. Il creditore pignoratizio conserva il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione e, laddove questo non avvenga, gli consente di soddisfarsi immediatamente sui beni di sua proprietà senza attivare le forme previste dagli artt. 2797 e 2798 cod. civ. Del pari infondato è il secondo argomento, poiché proprio l'art.
6.1. del contratto - citato nell'ordinanza - consente alla banca di far vendere i titoli dati in pegno in corso di rapporto, ciò che ulteriormente si ricava dai successivi punti 3, 5 e 6 della medesima clausola contrattuale, ed è illegittimo sostenere che dalla locuzione letterale "può far vendere" ivi utilizzata si ricavi una mera facoltà indicativa della natura regolare del pegno, a nulla rilevando, d'altro canto, il preavviso di cinque giorni dovuto al debitore, rispondente al mero adempimento di un obbligo di buona fede. Se le parti avessero voluto dare vita ad un pegno regolare, avrebbero dovuto quantomeno disciplinare i poteri e i compiti della Banca al fine della cessione a terzi dei titoli sdati in pegno in caso di i nadempi mento.
2.1. In secondo luogo, si lamenta vizio di mancanza assoluta di motivazione in relazione alla circostanza - valorizzata dalla polizia giudiziaria all'atto del sequestro - dei due bonifici bancari disposti dalla fiduciaria dell'indagato sul denaro depositato su quel conto, ciò che secondo gli operanti sarebbe stato significativo della disponibilità delle somme da parte sua. Nei motivi di riesame si erano fornite sul punto specifiche spiegazioni, che l'ordinanza impugnata non aveva in alcun modo esaminato, circa il fatto che le somme bonificate eccedevano il valore del pegno in allora attribuito alla Banca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' pacifico - e la stessa ricorrente non lo contesta - che la possibilità di sottoporre a sequestro penale beni costituiti in pegno sia consentita laddove si tratti di pegno regolare (Sez. 3, n. 36293 del 18/05/2011, Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., Rv. 251133;
Sez. 2, n. 45400 del 07/11/2008, P, Rv. 241975) e non, invece, quando la garanzia sia qualificabile come pegno irregolare, posto che quest'ultimo determina il trasferimento della proprietà del bene in capo al creditore (Sez. 2, n. 23659 del 06/05/2010, Banca MB S.p.a., Rv. 247409, relativa al sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultavano costituite in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione concessa
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