Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567

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Il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio; ne consegue che, non avendo il medesimo natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5) del medesimo art. 360.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20567
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

205 67-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE CU SOTTOSEZIONE SECONDA composta dagli ill. mi signori magistrati OGGETTO: dott. F M -Presidente interpretazione regolamento di condominio dott. L G L Consigliere R.G.N.: 11695/2017 dott. A O -Consigliere Cron.: 20567 dott. L A - Consigliere rel. Ud. 18/4/2018 dott. A S - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11695 - 2017 R.G. proposto da: CONDOMINIO LOSANNA 74 di Ventimiglia, via Nervia c.f. 90011650083 in c.f. persona dell'amministratore SCOCOZZApro tempore, ROBERTO - SCCRRT47H07F839F rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato R V ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez. RICORRENTI contro p.i.v.a. 00247210081 in persona del sindaco pro COMUNE di VENTIMIGLIA tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato L P ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell'avvocato M C. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 della corte d'appello di Genova, 仆 4265 is udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 dal consigliere dott. L A, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto notificato in data 17.6.2009 il condominio "Losanna 74" di Ventimiglia, via Nervia, nonché i condomini R S e T Mi citavano a comparire dinanzi al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, il Comune di Ventimiglia. Esponevano che con scrittura autenticata il 20.12.2001 il Comune di Ventimiglia aveva acquistato a non domino dalla cooperativa edilizia "Losanna 74" le aree poste al piano pilotis degli edifici costituenti il complesso condominiale "Losanna 74". Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste al piano pilotis degli edifici integranti il complesso condominiale "Losanna 74" erano di proprietà del condominio "Losanna 74" e dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., e che il Comune di Ventimiglia non vantava alcun diritto sulle medesime superfici. Si costituiva il Comune di Ventimiglia. Instava per il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale perché fosse dichiarato proprietario delle aree in contestazione. Con sentenza n. 210/2011 l'adito tribunale rigettava le domande tutte degli attori, accoglieva la riconvenzionale e per l'effetto dichiarava il Comune di Ventimiglia proprietario delle aree contese. Proponevano appello il condominio "Losanna 74", R S e T Mi. Resisteva il Comune di Ventimiglia. H ² Con sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 la corte d'appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado. Evidenziava, tra l'altro, la corte che era da condividere l'interpretazione letterale e logica dell'art. 14 del regolamento condominiale, alla cui stregua il primo giudice aveva opinato per la validità della scrittura in data 20.12.2001, con cui la cooperativa edilizia "Losanna 74" aveva ceduto al Comune di Ventimiglia le aree controverse. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio "Losanna 74" e R S;
ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la

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