Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 29/03/2023, n. 13066

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 29/03/2023, n. 13066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13066
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I A, nato a M (CL) il 28/03/1978 Avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A N;
lette le note scritte del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, dott. R G, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/05/2022, la Corte di assise di appello di Caltanissetta Sezione Assise e Misure di Prevenzione ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da I A per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 13/11/2017 al 20/12/2018, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il procedimento a carico del ricorrente, nel quale la Corte di appello di Caltanissetta, con pronuncia del 4.04.2019, aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gela del 13.09.2018 per il reato di illecita detenzione di un quantitativo pari a kg. 3,943 di marijuana, custodita in un immobile rurale, in concorso con il cugino V I, si è concluso nei suoi confronti con sentenza di annullamento senza rinvio di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 17278 del 2020). L'originario coimputato V I ha, invece, definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con un unico articolato motivo, in cui lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p.. Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo. La Corte di merito non avrebbe chiarito la gravità del comportamento serbato dal ricorrente e la sua incidenza causale rispetto all'avvenuto arresto. Inoltre, non si sarebbe attenuta ai principi stabiliti in sede di legittimità, ipotizzando una condotta colposa dai contorni incerti. Nessuno degli elementi valorizzati nella ordinanza, anche considerati complessivamente, consentirebbe di ricavare certezza processuale in ordine alla esistenza di un atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato ostativo ai fini del riconoscimento dell'indennizzo. La Corte ha rigettato la richiesta sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'imputato che, sebbene rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente (n. 9 semi di marijuana e di un fiore della medesima specie) della stessa tipologia di quella rinvenuta nel fabbricato rurale adiacente alla propria abitazione, nel corso dell'interrogatorio di convalida non era stato in grado di dire chi avesse potuto collocarvi la sostanza stupefacente, dichiarazioni ritenute non credibili alla luce delle date condizioni. La colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione deve sostanziarsi in comportamenti specifici e non in dati congetturali. Peraltro, la Corte di cassazione, nella pronuncia di annullamento, contrariamente a quanto affermato dai giudici della riparazione, ha rilevato che i giudici di merito non hanno dimostrato in modo pacifico la proprietà del casolare e che, sul punto, assume valore "significativo che l'accesso all'immobile è stato consentito non dall'imputato dalla convivente ma dal coimputato V I, il quale al momento della perquisizione ha rivendicato la proprietà della casa rurale, salvo poi in dibattimento attribuirlo a suo padre R I (...)".

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
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