Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/03/2019, n. 11775

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/03/2019, n. 11775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11775
Data del deposito : 18 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO GIACOMO nato a AVERSA il 13/09/1960 avverso la sentenza del 29/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 23/11/2010, con cui D'Anielio Giacomo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 (violazione degli obblighi di comunicare il cambio di domicilio e di non rincasare oltre le ore 21.00). D'Aniello Giacomo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di ricorso. 1) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce che nella sentenza impugnata non è stata valutata la documentazione depositata (certificazioni del Comune di Lusciano), dalla quale emergeva che l'abitazione dove era rinvenuto D'Aniello era la medesima di quella indicata nel decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e che i verbalizzanti non avevano tenuto conto delle variazioni dei numeri civici. Si rileva altresì che, in occasione del presunto mancato rientro presso la propria abitazione, come da rilievi fotografici depositati, D'Aniello si trovava presso una pertinenza della propria abitazione. 2) Vizio di omessa motvazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella massima estensione e all'irrogazione di una pena eccessiva, nonostante la lieve entità del fatto. 3) Violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché
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