Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2021, n. 461
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Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione).
Sul provvedimento
Testo completo
N .46 1-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - Ud. 12/01/2021 - Presidente di Sezione - PU FRANCO DE STEFANO - R.G.N. 29366/2020 - Consigliere - ENRICA D'ANTONIO hon 461 Rep. MARIA ACIERNO - Consigliere - NMASSIMO FERRO - Consigliere - CI ALBERTO GIUSTI - Consigliere - I ALDO CARRATO - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29366-2020 proposto da: STANISCIA NICOLA, TRALICCI GINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato S G, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro 13 21 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL VENETO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/20 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 06/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti;
udito l'Avvocato Massimiliano Bonifazi per delega orale. ん -2-Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 FATTI DI CAUSA Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già art. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è stata risolta col criterio della prevenzione, essendo stata l'apertura di quest'ultimo deliberata per primo, con la relativa citazione a giudizio;
b) la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza di ricusazione può avvenire da parte dello stesso collegio e, nella specie, essa è inammissibile, in quanto: il presente giudizio è distinto da quello precedente, indicato dal ricorrente, onde essi sono del tutto privi di connessione tra di loro;
i casi di ricusazione sono tassativi e la pretesa "inimicizia”, di cui all'art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c., non sussiste per il mero contenuto di altri provvedimenti emessi nei confronti degli istanti;
infine, non è ammessa la ricusazione dell'intero collegio giudicante, come nella specie, dato che di fatto la ricusazione finisce per essere diretta all'intero collegio, i cui componenti sono stati indistintamente querelati dal ricorrente;
c) l'illecito disciplinare non è prescritto, sia per l'esistenza di plurimi atti interruttivi, sia perché si tratta di illecito permanente, consistito nel prolungato omesso pagamento dei compensi al collega domiciliatario;
né tale condotta viene meno, per avere rifiutato h Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- espressamente gli incolpati di adempiere, mediante l'azione di accertamento negativo del debito da essi proposta, perché semmai questo aggrava l'illecito;
d) è corretta la sanzione irrogata alla luce della gravità della condotta, attesi i canoni deontologici di probità, dignità, decoro ed indipendenza violati, ai sensi degli artt. 9 e 43 cod. deontologico, avendo anzi gli incolpati addirittura intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito, conclusosi per incompetenza territoriale condannae alle spese, nelperseverando loro comportamento;
onde, ai sensi dell'art. 65 cod. deontologico, dovendosi applicare i criteri dell'art. 43, ne deriva che correttamente è stata comminata la sanzione della sospensione dalla professione per mesi due, in quanto la gravità del comportamento legittimava la medesima sino al periodo di un anno. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per la cassazione, sulla base di sei motivi. Con il medesimo ricorso, i ricorrenti hanno sollecitato la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata;
con separata istanza hanno sollecitato l'anticipazione della decisione dell'istanza di sospensione. La trattazione del ricorso per cassazione è stata, quindi, fissata per la pubblica udienza del 12 gennaio 2021. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti: 1.- 1) violazione e falsa