Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2021, n. 45914

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2021, n. 45914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45914
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

entenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di F M per il reato di cui all'art. 388, primo comma cod pen. (capo a) ed ha riqualificato in violazione dell'art. 388, ottavo comma (per mero lapsus calami viene indicato il comma sesto), cod. pen, la contestata violazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo b). Si contesta all'imputato, quale titolare della ditta individuale AKADEMIA di F M, di avere ceduto la predetta alla neocostituita BAGUTTA TRIESTINO LTD per sottrarsi agli obblighi nascenti dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e dai conseguenti obblighi nascenti dal pignoramento mobiliare attivato dalla CENTER CATERING S.p.a. nei suoi confronti (capo a). Si contesta, altresì, a Metz di avere reso false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario incaricato di effettuare il pignoramento immobiliare di cui al capo a), dichiarando di essere solo un dipendente della neocostituita società londinese BAGUTTA TRIESTINO LTD, essendone, in realtà, il socio unico e direttore.

2.Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione Metz deducendo i seguenti motivi:

2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati. Non esiste il reato di false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario. Il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ha reso delle dichiarazioni veritiere e certificate da quanto emerge dalla visura camerale della nuova società presente in atti. L'imputato ha dichiarato di essere dipendente della predetta, ed, effettivamente, dalla visura camerale risulta rivestire la figura di direttore e ha, altresì, dichiarato di essere titolare di azioni della nuova società;
anche tale circostanza corrisponde al vero: il fatto che il pignoramento sia stato chiuso dall'ufficiale giudiziario come negativo per mancanza di beni non ha alcun significato di pregio poiché la chiusura del pignoramento con verbale negativo non è in alcuna relazione con le dichiarazioni rese dall' imputato all'ufficiale giudiziario. Allo stesso modo non sussiste il reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Dagli atti risulta che l'imputato ha cercato in ogni modo di trovare un accordo di pagamento con il proprio creditore, accordo che poi non è riuscito ad onorare a causa delle pesanti perdite sociali. La strada della vendita è stata intrapresa non in frode al creditore, bensì per sanare le passività sociali.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e in relazione all'art. 23 cod. pen. - rideterminazione della pena e del calcolo della stessa a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo b) La Corte d'appello territoriale, dopo avere riqualificato il reato di cui al capo b), avrebbe dovuto rideterminare la pena da infliggere, considerando più grave il reato di cui al capo a) (punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103,00 euro a 1.032 euro), mentre il reato di cui al capo b), come riqualificato, prevede la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 516,00. La base di partenza del calcolo della pena non era più anni uno di reclusione, minimo edittale per il reato di cui all'articolo 495, ma giorni 15 di reclusione ai sensi dell'articolo 23 cod. pen. Inoltre, entrambi i reati contestati sono puniti con la pena alternativa. La Corte, operata la riqualificazione, avrebbe dovuto motivare la scelta tra la pena detentiva e quella pecuniaria alternativamente previste in virtù del principio sancito dall'art. 132 cod. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi