Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16509
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLINO ANGELO nato a CAPUA il 02/08/1989 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Paola ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad A C con sentenza del Tribunale di Paola in data 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018. A ragione 'della decisione osserva che il condannato nel termine previsto non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Scalea cui era stato subordinato il godimento del beneficio. Tale termine, non essendo stato determinato dal giudice della cognizione, coincide con quello in cui rimane sospesa la pena ai sensi dell'art. 163, primo comma, cod. pen., pari, nel caso di specie in cui la condanna ha avuto ad oggetto una contravvenzione, a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso A C, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur dando atto della mancata indicazione del termine per l'adempimento della prestazione cui era subordinato il beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla circostanza che il condannato, non appena era venuto a conoscenza della nota con cui il Comune di Scalea aveva prontamente comunicato l'impossibilità di svolgimento dei lavori e comunque, prima dell'udienza fissata per decidere l'incidente di esecu2:ione promosso dal Pubblico ministero per la revoca del beneficio, aveva
lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Paola ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad A C con sentenza del Tribunale di Paola in data 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018. A ragione 'della decisione osserva che il condannato nel termine previsto non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Scalea cui era stato subordinato il godimento del beneficio. Tale termine, non essendo stato determinato dal giudice della cognizione, coincide con quello in cui rimane sospesa la pena ai sensi dell'art. 163, primo comma, cod. pen., pari, nel caso di specie in cui la condanna ha avuto ad oggetto una contravvenzione, a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso A C, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur dando atto della mancata indicazione del termine per l'adempimento della prestazione cui era subordinato il beneficio della pena sospesa, non aveva attribuito rilievo alla circostanza che il condannato, non appena era venuto a conoscenza della nota con cui il Comune di Scalea aveva prontamente comunicato l'impossibilità di svolgimento dei lavori e comunque, prima dell'udienza fissata per decidere l'incidente di esecu2:ione promosso dal Pubblico ministero per la revoca del beneficio, aveva
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