Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2022, n. 35878

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2022, n. 35878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35878
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17797/2020R.G. proposto da R P, rappresentat o e difes o da ll ’ avv. M S, elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via Boezio 92 -ricorrente -

contro

IFIS NPL SERVICING S.P.A., quale mandataria di ELIPSO FINANCE S.R.L., rappresentata e difes a da ll ’ avv. M P , elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Po 12 -controricorrente - e nei confronti di MERCEDES MARCONATO – ALFONSO CAPPELLO – VLADIMIRO PEGORARO – MICHELE GREGGIO – SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA CA ’ BIANCA S.N.C. -intimati - avverso la sentenza n. 2216 del TRIBUNALE DI PADOVA , depositata in data 27/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNIFANTICINI;
lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona d el Sostituto Procuratore GeneraleDott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso. F

ATTI DI CAUSA

1. La Banca Antoniana di Padova promuoveva nei confronti di R P e di G D A l’esecuzione immobiliare rubricata al n. 300/1995 R.G. Esec. del Tribunale di Padova, procedura nella quale la stessa banca poi interveniva in forza di diversi titoli;
interveniva altresì la Banca Popolare Veneta.

2. Successivamente, nei confronti del solo R P i creditoriMercedes M e A C iniziavano la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 287/2005 R.G. Esec. del Tribunale di Padova.

3. Stante la parziale coincidenza dei cespiti staggiti, il Tribunale, con provvedimento del 25/11/2005, disponeva la “riunione” delle procedure.

4. Dopo la presentazione dell ’ istanza (datata 22/5/2015) di G D A volta ad ottenere la propria esclusione dal novero degli esecutati (in quanto i beni pignorati erano di esclusiva proprietà del P), i creditori tutti presentavano rinuncia agli atti della procedura esecutiva n. 300/1995 e il giudice dell’esecuzione –con provvedimento del 27/1/2017 – dichiarava l ’ estinzione del predetto procedimento e la prosecuzione dell’espropriazione nei confronti del solo R P in relazione ai beni pignorati nella procedura n. 287/2005.5. Con atto del 27/4/2017 il P proponeva opposizione esecutiva e avanzava istanza di dichiarazione dell’improcedibilità della procedura,perché l’esecuzione n. 300/1995, nella quale doveva ritenersi “inclusa”la n. 287/2005 ad essa riunita, era stata estinta, nonché in ragione della prescrizione dei crediti vantati da Elipso Finance S.r.l. (cessionaria dei crediti di Banca Antoniana e di Banca Popolare Veneta) e da M - Cappello . L ’ opponente denunciava altresì gravi irregolarità del bando di vendita predisposto dal professionista sulla scorta dell’ordinanza di vendita del 10/1/2014 e il difetto di corrispondenza tra i beni pignorati nella procedura n. 287/2005 e quelli posti in vendita.

6. Il giudizio di merito conseguente a detta opposizione si concludeva con la sentenza n. 2216 del 27/12/2019 del Tribunale di Padova, che, una volta qualificata l’azione come opposizione exart. 617 cod. proc. civ., la dichiarava inammissibile per tardività, in quanto proposta contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 27/1/2017 oltre il termine decadenziale di 20 giorni;
ad abundantiam, in relazione al merito, osservava che, ex art. 493 cod. proc. civ., il pignoramento successivo (da cui era scaturita l’esecuzione n. 287/2005) aveva effetto indipendente da quello anteriore, caducato dalla pronuncia di estinzione;
con riguardo alle denunciate irregolarità del bando di vendita, il giudice di merito rilevava che l’atto del professionista delegato non poteva essere censurato con l’opposizione agli atti esecutivi.

7. Avverso la predetta decisione R P proponeva ricorsoper cassazione, fondato su tre motivi .

8. Resisteva con controricorso la Elipso Finance S.r.l. ( e, per essa , la mandataria

IFIS NPL

Servicing S.p.A.), mentrenon svolgevano difese gli intimati Mercedes M, A C, V P, M G, Società Azienda Agricola Ca’Bianca S.n.c.. 9. Nelle sue conclusioni motivate scritte i l Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.10.Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 11.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 18/10/2022;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R

AGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto applicabile il termine decadenziale anche all ’ opposizione tesa a denuncia re vizi del pignoramento determinanti assoluta incertezza sui beni pignorati, a far valere la nullità dell’atto per parziarietà del diritto staggito e a far constare l’improcedibilità dell’esecuzione a seguito di totale estinzione della procedura.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Per quanto è dato comprendere nella confusa e lacunosa esposizione del ricorrente (che non riporta con precisione il contenuto della sua originaria opposizione del 27/4/2017 e, segnatamente, i motivi di doglianza allora avanzati), R P sostiene l’erroneità della pronuncia di merito che ha ritenuto applicabile il termine decadenziale exart. 617 cod. proc. civ. – e, dunque, dichiarato tardiva l ’ opposizione –anche alla denuncia di vizi che non sono assoggettati a detto termine, perché idonei ad impedire la prosecuzione della procedura e rilevabili in ogni momento.
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