Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2023, n. 04904

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2023, n. 04904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04904
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A M, nata a Formia il 17.6.1940 avverso la sentenza in data 12.11.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12.11.2021 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione pronunciata all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Monza nei confronti di A M C, subentrata nella carica di le gale rappresentante della Multiservice s.r.I., in quanto responsabile del reato di cui all'art. 10 bis d. I gs. 74/2000 per il mancato versamento entro il termine di le gge del 21.9.2015 delle ritenute assistenziali e previdenziali risultanti dalla certificazione rilasciata ai dipendenti riferite all'anno di imposta 2014. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta che il reato in contestazione, perfezionatosi nel settembre 2015, e dunque anteriormente alla riforma introdotta dal d. Igs. 158/2015, sia stato ritenuto integrato sulla sola base dell'omesso versamento delle ritenute operate e non anche in funzione dell'avvenuto rilascio delle certificazioni di esse ai sostítuiti di imposta, circostanza questa in relazione alla dimostrazione della quale non vi erano adeguati elementi probatori. Rileva al riguardo come secondo la disciplina previgente il reato si perfezionasse per effetto dell'omesso versamento delle ritenute risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituiti onde il suddetto rilascio, e per esso la consegna materiale ai destinatari, non poteva ritenersi dimostrato attraverso i modelli 770 allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e dai CUD trasmessi agli inquirenti dallo studio di un commercialista.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 40,41 e 42 cod. pen. e al vizio motivazionale, che in tanto il liquidatore è chiamato a rispondere del delitto in contestazione in quanto abbia, al di là del mancato versamento, distratto l'attivo della società in liquidazione dal pagamento delle imposte e destinato ad altri fini, non potendo esserne affermata la responsabilità penale per omessi versamenti dovuti all'insufficienza di risorse disponibili, di norma caratterizzanti la fase liquidatoria. Contesta l'affermazione secondo la quale l'onere di non aver effettuato distrazioni gravasse sull'imputata, ritenendo che invece incomba sull'accusa l'onere di dimostrare quantomeno che i fondi fossero sussistenti, senza che alcun elemento fosse stato acquisito al riguardo 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, non integrato, secondo affermato dalla Corte di appello, dalla sottoscrizione della dichiarazione fiscale e dal versamento di quanto dovuto ai dipendenti. Eccepisce al riguardo come la firma del documento fiscale, in assenza di prova della sussistenza dei fondi necessari, nulla potesse dimostrare e che nessuna prova vi fosse del pagamento eseguito in favore del personale.

2.4. Con il quarto motivo contesta l'applicabilità della recidiva, rilevando che l'unico precedente penale dell'imputata era costituito da una condanna inflittale a seguito di patteggiamento nel 2002 e che a seguito del decorso di un quinquennio dal suo passaggio in giudicato il reato e, con esso, i suoi effetti penali, compresa la recidiva, doveva ritenersi automaticamente estinto. Lamenta altresì il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non assistito da alcuna motivazione rilevando che l'unica condanna riportata dalla prevenuta risalente a diciotto anni addietro consentiva stante la sua estinzione la concessione ex novo del beneficio invocato.
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