Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 06568

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 06568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06568
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURAZIO LUIGI nato a NAPOLI il 09/10/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha chiesto rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, ha rideterminato la pena nei confronti di L M in ordine al delitto di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30 commesso in Napoli il 5.12.2012, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa.

1.1 La vicenda processuale si è così articolata: - il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 novembre 2013 aveva condannato M in ordine al reato su indicato con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990;
- la Corte di Appello con sentenza del 16 maggio 2014, a seguito degli appelli del Pubblico Ministero e della difesa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche e, riqualificato il fatto come delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 6 di reclusione e euro 30.000 di multa, pari al massimo edittale;
- la Corte di Cassazione con sentenza del 29 ottobre 2015 ha annullato la sentenza della Corte di Appello, senza rinvio limitatamente alla revocata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con rinvio in punto determinazione della pena, rilevando che il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concesse dal primo giudice, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero in ordine a tale specifico punto, aveva violato il principio di cui all'art.597 cod. proc. pen.

1.2. Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello ha ritenuto che la valutazione complessiva del fatto e del suo autore (detenzione ai fini di spaccio di 73,17 kg di hashish suddivisi in 699 tavolette da cui potevano essere ricavate 60.000 dosi medie singole) non consentisse di applicare una pena prossima al minimo edittale e ha stimato pena congrua quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa così determinata: pena base anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa, ulteriormente ridotta nella misura indicata per il rito.
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