Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17398
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In caso di invenzione di azienda ex art. 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione se non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicché è la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell'invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. L V - Consigliere -
Dott. F A M - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. A D M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
B C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato E P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 02739/00 proposto da:
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato: C, rappresentato e difeso dall'avvocato P T, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
B C;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2972/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 24/12/98 R.G.N. 6290/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato D'ANGELO per delega PAPARAZZO;
udito l'Avvocato Ciabattini per delega Tosi;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso, incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2/12/1992 al Pretore di Brescia, Cesarino B conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato perché venisse accertato il proprio diritto all'equo premio ex art. 23, c. 2 del r.d. 29/6/1939, n. 1127 (legge brevetti), o. in subordine al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 4 della legge 1985, n. 190, da intendersi a carattere generale e non ristretta alla sola categoria dei quadri d'azienda. Deduceva il ricorrente di avere ideato negli anni dal 1989 al 1991 un nuovo sistema di regolamentazione automatica dei posti di guardia dei passaggi a livello delle linee ferroviarie sulla tratta Milano/Brescia, sistema che - utilizzato dall'azienda - aveva assicurato rilevanti risparmi di costo, per risparmio di personale, quantificabili, sino al momento del ricorso, a circa 1.400.000.000. Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla pretesa, contestando sia la paternità del progetto al ricorrente, sia l'esistenza dei caratteri di invenzione previsti dall'art. 2585 c.c. In ogni caso, l'Ente convenuto escludeva la possibilità di
riconoscere alcun equo premio in assenza di brevettazione dell'invenzione.
Con sentenza del 22.7.1997, il Pretore aditò respingeva la domanda.
Proposto appello da parte del B, resistente la s.p.a. Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni - il Tribunale di Brescia, con sentenza del 24.12.1998 confermava - sia pure con diversa motivazione - la decisione di primo grado, compensando le spese del grado tra le parti.
Il Giudice del gravame, pur qualificando la fattispecie quale invenzione d'azienda (e non di servizio) negava tuttavia il diritto dell'appellante all'equo premio per difetto della brevettazione dell'invenzione, mai richiesta neanche dall'autore. Infondata - per lo stesso Giudice - era la domanda subordinata, pur ritualmente formulata dal B, in quanto la pretesa presuppone esclusivamente l'appartenenza dell'inventore alla diversa categoria di quadro.
Avverso detta sentenza il B ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società intimata si è costituita con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi - principale ed incidentale - riguardando entrambi la medesima sentenza.
Con due complessi motivi logicamente interconnessi - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 18 della legge brevetti n. 1127/1939, dell'art. 3 del R.D. del 15.8.1940, n. 1411 che richiama la disciplina per i modelli di utilità, degli artt. 2099, 1374, 2590, 2592 e 2594 c.c., degli artt. 4 della legge n. 190 del 1985, degli artt. 35 e 36 Cost. nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha subordinato il diritto all'equo premio alla intervenuta brevettazione dell'invenzione anziché alla sua potenziale "brevettabilità". Una tale tesi - a giudizio del ricorrente - lascia il datore di lavoro arbitro assoluto di realizzare o meno la condizione perché nasca il diritto del dipendente inventore, introducendo, in tal modo, una condizione meramente potestativa per la nascita del diritto del dipendente. In conclusione, sostiene il ricorrente che un corrispettivo economico compete comunque, per il solo fatto che l'invenzione è stata utilizzata dall'imprenditore il quale ne ha tratto vantaggi.
Infine, il ricorrente rivendica il diritto ad un compenso, anche ai sensi dell'art. 4 della legge 13.5.1985, n. 190, appartenendo egli alla categoria dei "quadri", ovvero sulla base degli artt. 35-36 Cost. o dell'art. 1375 c.c. costituendo il compenso un corrispettivo
"proporzionato" alla superiore qualità della prestazione offerta, anche per le rilevanti utilità tratte dall'impresa datoriale. Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società intimata lamenta che il Tribunale, senza motivare affatto le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalle valutazioni del Pretore, fondate anche su un supplemento di perizia, ha riconosciuto carattere di originalità all'invenzione dei B, laddove, se mai, poteva essere riconosciuto solo il carattere della novità. Col secondo motivo la società censura la