Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12849

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12849
Data del deposito : 14 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

i autotutela da parte dell'Ufficio e quindi l'art.21 nonies 1.241/1990 non poteva operare nella fattispecie. In effetti, con orientamento di questa Corte, peraltro risalente (Cass.3833/1956;
Cass. 117/1962), si è costantemente ritenuto che «il termine per il pagamento della tassa annuale di brevetto, stabilito dall'art 47 del RD 29 giugno 1939 n 1127, é perentorio, a norma dell'art 55 n 1 di detto decreto (che prevede la decadenza dal brevetto 'per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta), ed il versamento della tassa, eseguito dopo il decorso del termine, ancorché anteriormente all'annotazione di decadenza prevista dall'art 56 della stessa legge, non vale a far rivivere il diritto di esclusiva, che deve considerarsi già estinto a tutti gli effetti». Ora, in difetto di previsione espressa, non può ritenersi che sussista un termine per l'UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue ex lege, ai sensi dell'arrt.227 C.P.I. per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento entro il semestre di mora, sia pure all'esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall'art.75 C.P.I.. Non è infatti la comunicazione dell'UIBM che segna il dies a quo del termine per eseguire il pagamento del diritto annuale. Nella specie, peraltro, il Fallimento titolare della privativa non ha addotto alcuna ragione giustificativa del ritardato pagamento della quinta annualità da parte, all'epoca, della società in bonis. Deve rilevarsi, infatti, che anche la possibilità per il titolare della privativa di richiedere la rimessione in termini, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.193 C.P.I., incontra un limite temporale, essendo irricevibile dall'Ufficio un'istanza presentata oltre un anno dalla scadenza del termine per il pagamento dell'annualità. Neppure può ritenersi che, per effetto dell'accettazione da parte dell'UIBM del pagamento delle annualità successive (nella specie, la sesta e la settima annualità), prima del rilievo ufficioso della intervenuta pregressa decadenza, vi sia stato un riconoscimento del diritto al mantenimento del titolare della privativa industriale, con rinuncia implicita alla declaratoria di decadenza, vertendosi in tema di diritti ed obblighi indisponibili (cfr. Cass. 13072/2002;
Cass.2851/2012). Né poteva prospettarsi una tutela del legittimo affidamento dell'interessato, atteso che, si ribadisce, anche in conformità a quanto rilevato all'udienza pubblica del PG, la perdita del diritto al mantenimento della privativa industriale non discendeva dal comportamento, accondiscendente o meno, dell'Amministrazione ma conseguiva direttamente dal dettato normativo. In ultimo, il richiamo all'art.21 nonies 1.241/1990, sul procedimento amministrativo, non risulta corretto, in quanto non vi è stato alcun annullamento, in autotutela, di un provvedimento amministrativo illegittimo.Resta peraltro salvo il diritto del titolare di chiedere la restituzione delle annualità versate, successivamente alla quinta.
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