Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2021, n. 1519
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In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale.
Sul provvedimento
Testo completo
015 19/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Trasformazione FRANCESCO A. GENOVESE Presidente di s.r.l. in associazione non MAURO DI MARZIO Consigliere riconosciuta e fallimento A PZI Consigliere Ud. 09/09/2020 PU Cron. 1519 PAOLA VELLA Consigliere R.G.N. 22286/2017 A A DTA Consigliere Rel. c. Jec.l. SENTENZA sul ricorso 22286/2017 proposto da: Società F.C. Neapolis A.S.D., già Neapolis s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 54, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fimmano', giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente - contro 2503 гого - Riscossione, in persona del legale Agenzia delle Entrate rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente.
contro
Fallimento Neapolis s.r.l.;
Procura della Repubblica Affari Civili presso il Tribunale di Napoli;
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli;
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione;
- intimati -
avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, del 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal cons. A A DTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G BTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata;
udito, per la ricorrente, l'avvocata L F, domiciliatario con delega scritta, che si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'avvocato A L, che si riporta e insiste per il rigetto del ricorso. 2
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza depositata in data 129 dicembre 2016, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Neapolis in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese nel marzo dello stesso anno a seguito di delibera assembleare.
2. Avverso tale dichiarazione ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall. avanti alla Corte di Appello di Napoli la «società F.C. Neapolis associazione sportiva dilettantistica». A base del reclamo così presentato, questa ha affermato che l'assemblea totalitaria della s.r.l. Neapolis in liquidazione aveva deliberato la trasformazione della società in associazione sportiva dilettantistica e il contestuale trasferimento della sede legale da Napoli a Mugnano di Napoli, alla via C. Colombo. Pertanto, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto (nel caso ne fossero ricorsi i presupposti) dichiarare il fallimento della F.C. Neapolis a.s.d., non certo della Neapolis s.r.l. in liquidazione». 3.- Con sentenza depositata in data 22 agosto 2017, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo.
4. Ha osservato in proposito la sentenza che, «ferma a ogni altro fine la natura meramente evolutiva dell'operazione di trasformazione, la possibilità di assoggettare a fallimento le a.s.d. dipende dalla concreta circostanza che esse esercitino abitualmente e sistematicamente attività di promozione, organizzazione e allestimento di spettacoli sportivi non meramente dilettantistici e non gratuiti». Ne deriva che nella specie correttamente la creditrice si è avvalsa della facoltà di promuovere il fallimento nei confronti della s.r.l. k. cancellata entro il termine di cui all'art. 10 legge fall.»: tale -possibilità si è pure aggiunto - risponde a un «principio applicabile anche al caso di trasformazione in ente di cui esclusa o dubbia la fallibilità».
5. Nel prosieguo del suo percorso motivazionale, la sentenza ha poi ritenuto che, se la società cancellata non perde la propria capacità processuale in ambito concorsuale, deve continuare ad operare nei suoi confronti l'intera disciplina in tema di notificazione degli atti processuali alle società». -Del pari inidonea allo scopo>> risultasi è ancora aggiunto - l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla reclamante»: «trattandosi di procedimento nei confronti della s.r.l., non sembra possa assumere rilievo il mutamento della sede della a.s.d.». 6.- Avverso questo provvedimento la «società F.C. Neapolis a.s.d.>> ha presentato ricorso, sviluppando tre motivi di cassazione. - Riscossione,Ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle Entrare quale creditore istante per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Neapolis in liquidazione. 7.- Gli altri intimati non hanno svolto difese nel presente grado del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. I motivi di ricorso risultano intestati nei termini qui di seguito riportati. t. Primo motivo: «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2498, 2500 bis cod. civ. e 10 legge fall. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.>>. Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2495 comma 3, cod. civ. e 15 legga fall., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.>>> Terzo motivo: «violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge fall. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. Violazione delle - norme sulla competenza ex art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.>>. 9.- Col primo motivo, il ricorrente assume che la Corte napoletana ha errato perché l'«ipotesi della cancellazione dal registro delle imprese dovuto alla trasformazione dell'ente è ben diverso dalla cancellazione avvenuta per l'avvenuta cessazione dell'attività imprenditoriale». Nel caso della trasformazione la dichiarazione di fallimento va comunque nei confronti dell'ente che risulta dalla trasformazione, perché questa ha «ereditato i rapporti processuali e sostanziali facenti capo» all'ente originario, subentrando negli stessi. Del resto si aggiunge, con distinto rilievo " non rislua oggettivamente condivisibile l'«assioma» fatto proprio dalla sentenza impugnata, per cui «laddove sia esclusa e/o dubbia la fallibilità dell'ente risultante dalla trasformazione, automaticamente può dichiarato il fallimento dell'ente esistente anteessere trasformazione». -w -In ogni caso si precisa altresì i creditori ben avrebbero potuto opporsi, posta la normativa dettata nel codice civile, alla trasformazione della Neapolis da s.r.l. in a.s.d.: in assenza di opposizione, la trasformazione Ddivenuta intangibile» e ( irreversibile». 10. Il motivo non è fondato e deve quindi essere rigettato. 11. La giurisprudenza di questa Corte ancora di recente ha messo in evidenza che l'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro. Così viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell'atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'«ente» societario e di partecipazione allo stesso. Come pure ricomprende le diverse fattispecie della c.d. trasformazione regressiva di società, quale ad esempio data dal transito da una s.r.l. a una s.n.c. (art. 2500 sexies cod. civ.), dove prende rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi: per il «sopravvenire», appunto, della responsabilità