Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45189
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAVONE SALVATORE nato a CATANIA il 31/10/1985 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/sefat4.t42 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, L O, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S S ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concessa con provvedimento del 22 aprile 2020 in relazione alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 23 ottobre 2018, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poiché i fatti erano stati commessi per agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Santapaola-Ercolano". Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento attuativo della misura con il fine di favorire il suo reinserimento sociale. Dalla relazione dell'UEPE di Catania del 16 giugno 2021, infatti, si evinceva che lo stesso non aveva mantenuto contatti con la struttura;
dalla relazione del Ser.T. del 15 marzo 2021, inoltre, risultava che, dopo un iniziale periodo di adesione al programma, il condannato nel mese di ottobre 2020 aveva avuto una ricaduta nel consumo di sostanza stupefacente, tanto da interrompere i rapporti con l'Ufficio. Dagli atti, infine, si evinceva che lo stesso aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza.
2.1. Con ricorso a firma degli avv.ti Paolo Schilirò e Marco Tringali, Scavone denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva svolto regolare attività lavorativa, che l'impossibilità per lo stesso di mantenere contatti con l'UEPE era giustificata dal fatto che la misura era stata concessa in pieno lockdown per l'emergenza pandemica da Covid-19 e che la violazione del divieto di accompagnarsi a pregiudicati si era in realtà concretizzata in due
lette/sefat4.t42 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, L O, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S S ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concessa con provvedimento del 22 aprile 2020 in relazione alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 23 ottobre 2018, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poiché i fatti erano stati commessi per agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Santapaola-Ercolano". Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento attuativo della misura con il fine di favorire il suo reinserimento sociale. Dalla relazione dell'UEPE di Catania del 16 giugno 2021, infatti, si evinceva che lo stesso non aveva mantenuto contatti con la struttura;
dalla relazione del Ser.T. del 15 marzo 2021, inoltre, risultava che, dopo un iniziale periodo di adesione al programma, il condannato nel mese di ottobre 2020 aveva avuto una ricaduta nel consumo di sostanza stupefacente, tanto da interrompere i rapporti con l'Ufficio. Dagli atti, infine, si evinceva che lo stesso aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza.
2.1. Con ricorso a firma degli avv.ti Paolo Schilirò e Marco Tringali, Scavone denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva svolto regolare attività lavorativa, che l'impossibilità per lo stesso di mantenere contatti con l'UEPE era giustificata dal fatto che la misura era stata concessa in pieno lockdown per l'emergenza pandemica da Covid-19 e che la violazione del divieto di accompagnarsi a pregiudicati si era in realtà concretizzata in due
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