Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/09/2003, n. 14494
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BOREPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 10 , I SPESA DI . DI POSTA N G O IM A A D D ISTRO, E LEGGCORTE SUPRI MA . NOME DEL POPOLO ITALIANO TE N ESEN 144 94 /0 3 -73 DIRITTO EG 1-8 R ggetto O DELLA SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30520/01 Dott. V C Primo Presidente f.f. 2038/02 Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Cron. 23281 - Rel. Consigliere Dott. E R Dott. E L - Consigliere Rep. - Ud. 19/06/03 Dott. F S - Consigliere - NAPOLETANO 1 Consigliere Dott. Gto Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere- Dott. M R M Consigliere Dott. G G - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato G. NARDELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO CIPRIANI, PIETRO MASTRANGELO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente 2003 contro 637 REGI ONE PUGLIA;- intimato e sul 2° ricorso n° 2038/02 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta elettivamente domiciliata inRegionale pro-tempore, ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato C D M, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro C V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, PIERO MASTRANGELO, giusta delega in atti; controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 23/01 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di TARANTO, dep. il 12/4/01; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Erminio 5 RAVAGNANI; uditi gli avvocati Franco CIPRIANI, Pietro MASTRANGELO, Costanzo DE MICHELE; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento 2 del primo e rigetto del incidentale, giurIsidizione a sezione semplice. " - secondo motivo del ricorso dell'a.g.o. e per il resto 3 Svolgimento del processo Con ricorso del 6 giugno 1992, l'attuale ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Regione Puglia, ufficio irrigazione, negli anni 1990 e 1991, in virtù di reiterati contratti a termine, e lamentava di essere stato illegittimamente licenziato, dovendosi, a suo avviso, ritenere che, per diverse ragioni, il rapporto fosse divenuto stabile, siccome convertito in rapporto a tempo indeterminato. Assumeva, poi, in via subordinata, che il rapporto dovesse considerarsi a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che era stato superato il numero di 180 giornate di lavoro, richiesto a tal fine nella normativa relativa al settore dei lavoratori agricoli applicata inter partes. Chiedeva quindi al giudice del lavoro di primo grado di Taranto, tra l'altro, di essere reintegrato nel posto di lavoro. La Regione Puglia, convenuta in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito. Questi dichiarava la propria giurisdizione, rigettava la domanda principale, escludendo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, l'applicabilità della relativa normativa sulla sua convertibilità, ed accoglieva soltanto quella diretta al pagamento delle somme maturate per effetto della mera messa a disposizione delle energie lavorative, pur senza l'effettivo svolgimento di alcuna attività. La parte privata,soccombente nel merito,interponeva gravame. La Regione Puglia si costituiva, riproponendo nella memoria di costituzione l'eccezione di difetto di giurisdizione, già disattesa dal primo giudice La Corte d'Appello di Lecce, nel confermare la sentenza di primo grado, rilevava che detto giudice si era pronunciato in modo espresso su tale eccezione, e che, a seguito della soccombenza della parte appellata sul punto, avrebbe dovuto essere proposta da detta parte apposita impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera M 4 riproposizione dell'eccezione rigettata, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., non applicabile nel caso di rigetto di eccezioni pregiudiziali. Riteneva quindi che sulla questione della giurisdizione si fosse formato il giudicato interno. In ogni caso, in conformità della giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarava di doversi ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, poiché, nella specie, alla configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato non occasionale con ente pubblico non economico, si oppone la qualificazione del rapporto come privato contenuta nell'art. 5, primo comma, legge regionale 18 aprile 1994 n. 15. Avverso questa sentenza l'appellante, rimasto soccombente nel merito, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura. La Regione Puglia resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla questione di giurisdizione, deducendo due articolati motivi di censura. A tale impugnazione la controparte resiste a sua volta con proprio controricorso e successiva memoria. Motivi della decisione I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono anzitutto essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Limitatamente al ricorso incidentale, del quale soltanto spetta l'esame da parte di queste Sezioni Unite, in applicazione dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si osserva quanto segue. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 346 e 436, terzo comma, cod. proc. civ., nonché vizi della motivazione, la Regione Puglia assume che nel rito del lavoro la riproposizione della questione di giurisdizione 佩 nella memoria di costituzione in appello, tempestivamente depositata in cancelleria dieci 5 giorni prima dell'udienza di discussione, così come è avvenuto nella specie, sia sufficiente ad impedire il formarsi del giudicato. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 37, in relazione all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., nonché vizi della motivazione, la Regione Puglia insiste sulla sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo erroneo il riferimento all'art. 5, primo comma, legge regionale della Puglia 18 aprile 1994 n. 15 ed alla relativa applicazione fattane da questa Corte nella sentenza n. 4876 del 1998. In questa decisione, invero, la fattispecie era relativa ad un periodo successivo all'entrata in vigore della legge citata, che ha qualificato come privato il rapporto di lavoro del personale operaio assunto per la gestione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, mentre il caso di specie è relativo ad un periodo anteriore, e precisamente agli anni 1990 e 1991. La natura pubblicistica del rapporto in questione, dunque, non subisce deroga da alcuna legge e va ravvisata in considerazione sia della dipendenza dei lavoratori dall'Ente pubblico non economico Regione Puglia, sia della correlazione della prestazione lavorativa con i fini istituzionali dell'Ente medesimo, quali la gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione da annoverare tra i compiti istituzionali, svolti senza criteri di imprenditorialità e nell'ambito di una struttura priva del carattere di autonomia. Il primo motivo è fondato. Con giurisprudenza costante anche di queste Sezioni Unite, con riferimento sia al giudizio ordinario, sia al rito del lavoro, questa Corte ha affermato che la parte che in primo grado sia rimasta vittoriosa nel merito ma soccombente sulla questione di giurisdizione, espressamente decisa in senso ad essa sfavorevole, non ha l'onere, se intende riprospettare la questione al giudice d'appello, di proporre appello incidentale, ma è tenuta a riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., restando, solo in mancanza MR. 6 di ciò, precluso nel giudizio di secondo grado, nonché nella successiva fase di legittimità, il riesame della questione predetta, atteso che il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, delle questioni di giurisdizione deve armonizzarsi con il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell'ordinato svolgimento del processo stesso. Nel rito del lavoro, in particolare, l'onere di riproposizione è sufficientemente soddisfatto con il deposito tempestivo della memoria di costituzione, a prescindere dalla successiva notificazione di questa (Cass. SU 9 luglio 1997 n. 6229;6 settembre 1990 n. 9197;9 maggio 1984 n. 2827;6 dicembre 1982 n. 6652), essendo palesemente arbitraria, a fronte della lettera dell'art. 346 cod. proc. civ., l'esclusione, affermata nell'impugnata sentenza, della disciplina contenuta in tale articolo, relativamente alle eccezioni pregiudiziali. La fondatezza del primo motivo, e la conseguente esclusione della formazione del giudicato sulla giurisdizione, consente l'esame del secondo, la cui infondatezza, viceversa, impone il rigetto del ricorso incidentale. Il rapporto costituitosi tra la Regione Puglia ed il lavoratore negli anni 1990 e 1991 ha natura privatistica, nonostante il ricorrere delle circostanze non controverse della dipendenza del lavoratore medesimo dall'ente pubblico non economico e della correlazione della prestazione lavorativa con i fini istituzionali dell'ente medesimo, rappresentati questi ultimi dalla gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, annoverabili tra i compiti istituzionali svolti, in particolare, senza criteri di imprenditorialità e nell'ambito di una struttura priva di carattere di autonomia. Tale natura e la conseguente spettanza della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario sono state affermate in casi identici da queste Sezioni Unite, con le sentenze 15 ottobre 2002 n. 14614 e 14 maggio 1998 n. 4876, in 侗 considerazione dell'espressa qualificazione in senso privatistico di tali rapporti, contenuta f 2 nell'art. 5 della legge della Regione Puglia 18 aprile 1994 n. 15, recante disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai Consorzi di bonifica. Si è invero affermato che a detto articolo, il quale stabilisce che per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica i consorzi devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, “riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. del 18 aprile 1979 e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi", deve attribuirsi efficacia di qualificazione in senso privatistico dei rapporti in questione, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. Ora, anzitutto, ribadendo quanto è già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione della natura privatistica del rapporto in forza di legge costituisce valida eccezione alla qualificazione del medesimo come di diritto pubblico alla stregua degli altri criteri generalmente applicabili in proposito. Inoltre, se il richiamato art. 5 della legge regionale del 1994 non rileva direttamente nella specie, posto che esso dispone per il futuro la necessità che i Consorzi per l'irrigazione si avvalgano del personale della Regione per mezzo dell'istituto del comando, mentre è ora in questione la natura del rapporto negli anni 1990 e 1991, esso ha peraltro rilievo attuale nell'individuazione del personale della Regione (non dei Consorzi) e nella qualificazione dei relativi rapporti di lavoro, facendo specifico riferimento al personale "riveniente", vale a dire "ritornato", alla Regione, ai sensi del D.P.R. del 1979, dagli Enti per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, e specificando che si tratta di operai o salariati già con contratto di diritto privato. 你 Devesi quindi affermare che anche per i rapporti di lavoro con la Regione, negli anni in questione, la natura privatistica assegnata ad essi dalla legge impone la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. Queste Sezioni Unite debbono, pertanto, procedere alla relativa declaratoria e rimettere gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame del ricorso principale e per le statuizioni conseguenti.