Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2023, n. 33857
Sentenza
26 maggio 2023
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26 maggio 2023
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Massime • 1
In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art. 349, commi 4 e 5, cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.
Sul provvedimento
Testo completo
33857-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA RO NA MICCOLI Presidente - Sent. n. sez. 798/2023 CC 26/05/2023- GIUSEPPE DE MARZO FRANCESCO CANANZI Relatore R.G.N. 9095/2023 VINCENZO SGUBBI MICHELE CUOCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di: ST AL nato a [...] il [...] DI EO BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Teramo, in data 2 febbraio 2023 in sede di giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto di RI AL e MA FA in ordine al delitto di furto aggravato, rilevando come la polizia giudiziaria avesse provveduto a fermare i predetti alle ore 2.15 del 1 febbraio 2023, nel mentre si impossessavano di materiale da cantiere, mentre la persona offesa presentava querela alle seguenti ore 4.50. Rappresentava il Tribunale come, nel caso in esame, l'arresto fosse illegittimo, in quanto la querela non era stata ancora presentata all'atto della limitazione della libertà personale, ma solo successivamente, in luogo diverso e su richiesta della polizia giudiziaria.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce violazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la scansione temporale degli eventi, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice della convalida, vedeva l'arresto operato alle ore 9.20, mentre la querela era stata presentata in precedenza, alle ore 4.50, dopo l'accompagnamento dei fermati in caserma per le attività di identificazione ex art. 349, comma 2, cod. proc. pen., in quanto i predetti erano privi di documenti identificativi. Inoltre, rileva il ricorrente, l'interpretazione del Giudice a riguardo avrebbe l'effetto di rendere impossibile l'arresto per i reati commessi in assenza della persona offesa, come nel caso in esame, essendo avvenuto il furto di notte e a cantiere chiuso, imponendosi per altro alla polizia giudiziaria, prima di procedere all'arresto, di identificare la persona offesa per acquisire la querela.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, - condividendo le ragioni del ricorrente. CONSIDERATO IN