Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2021, n. 16353
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NU ME, nato a [...] il [...] NU NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 maggio 2020, il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NU NO e NU ME in ordine ai reati contestati a entrambi ai capi: a) per avere promosso e costituito un'associazione per delinquere volta a commettere più reati di falsificazione e alterazione di titoli autorizzativi e l'emissione di fatture inesistenti al fine di acquistare carburante a prezzo agevolato(art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.);
v), perché, quali titolari della NU s.r.I., consentivano la circolazione di prodotti petroliferi con documenti soggettivamente falsi (artt. 81 e 110, cod. pen., artt. 40, comma 1, lettera c, e comma 4, e 49 del d.lgs. n. 504 del 1995);
w) perché, quali titolari della NU s.r.I., emettevano fatture per operazioni soggettivamente false attestanti la vendita di gasolio agevolato a soggetti diversi dai reali destinatari (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000);
inoltre, per il solo NU ME, quale titolare anche della BU NU s.a.s., ai capi: c) artt. 81 e 110, cod. pen., artt. 40, comma 1, lettera c), e comma 4, e art. 49 del d.lgs. n. 504 del 1995, e al capo;
d) art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il medesimo provvedimento, il giudice ha disposto altresì nei confronti degli indagati il sequestro preventivo diretto di somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, sino alla concorrenza di euro 6.710.044,25, nonché di 13 automezzi. Con ordinanza dell' 8 luglio 2020, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale, ha sostituito nei confronti di NU NO la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici e incarichi direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese inerenti l'attività di deposito commerciale, rigettando la richiesta di sostituzione in melius della misura personale nei confronti di NU ME e confermando per entrambi la misura cautelare reale.
2. Avverso l'ordinanza NU ME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato rispetto al capo a) dell'imputazione, sul rilievo che il giudice ne avrebbe affermato la sussistenza fondandosi unicamente sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dai coindagati BO e SE - soggetti ritenuti al vertice del sodalizio criminale - senza confrontarsi con le argomentazioni difensive tese a evidenziare l'estraneità dell'indagato all'accordo criminoso e l'inconsapevolezza del medesimo circa gli affari illeciti sottesi alla destinazione del gasolio agricolo. In particolare, ribadendo le censure formulate con l'istanza di riesame, si argomenta che il rifornimento di gasolio avveniva dietro presentazione, da parte degli acquirenti, del libretto RN e che, pertanto, non gravava in capo all'indagato alcun obbligo supplementare in ordine alla verifica della liceità dell'attività svolta dagli acquirenti stessi al momento della rivendita del prodotto. Inoltre, l'inconsapevolezza del ricorrente circa la destinazione illecita del gasolio risulterebbe dalle dichiarazioni, pretermesse dal giudice, del coindagato NT AN - anch'egli promotore dell'associazione - il quale aveva ammesso di aver falsificato i libretti Uma con lo specifico scopo di ottenere la consegna del carburante tenendo i fornitori del prodotto all'oscuro di tale circostanza, riferendo altresì chela procedura di consegna di gasolio agricolo da parte dell'indagato avveniva dietro emissione di regolari fatture. Secondo la tesi difensiva, sarebbe in ogni caso illogica e dimostrerebbe l'inconsistenza dell'impianto accusatorio la circostanza che il ricorrente avesse emesso fatture soggettivamente inesistenti a fronte della fornitura di gasolio laddove, invece, quale membro attivo dell'associazione, avrebbe potuto cedere gratuitamente il carburante agli altri membri del sodalizio senza procedere all'emissione di alcuna fattura, così salvaguardando la propria posizione. Si contesta, inoltre, l'illogicità della motivazione laddove il giudice avrebbe desunto dalla presenza del ricorrente sul sito abusivo - gestito dai vertici del sodalizio AM e SE - monitorata per un periodo investigativo di soli 22 giorni, il ruolo primario rivestito dallo stesso all'interno dall'organizzazione criminale e il coinvolgimento del medesimo nelle condotte pregresse, poste in essere dal 2016-2019, in un periodo in cui il deposito abusivo non era vigilato con videoriprese.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura idonea a farvi fronte. Sotto un primo profilo, si argomenta che il giudice non avrebbe valutato le argomentazioni difensive volte a rappresentare la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in ragione: a) della totale estraneità dell'indagato alla conduzione del residuo deposito, visto che questo, a seguito delle dimissioni dalla carica di amministratore rassegnate nell'anno 2018, risultava gestito unicamente dal custode giudiziario;
b) della materiale impossibilità di reiterare le condotte, per la totale indisponibilità degli strumenti che erano serviti alla commercializzazione illecita del gasolio. Sotto un secondo profilo, si censura la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui il giudice ha giustificato l'idoneità della sola misura domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari, in virtù del rilevante arco temporale durante il quale si sarebbero protratte le condotte, nonostante il brevissimo periodo di monitoraggio investigativo, riferibile a soli 22 giorni, nonché nella parte in cui ha valutato il tempo trascorso dall'intervento della Guardia di Finanza per escludere la sussistenza dell'attualità in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, riconosciuto dal Gip nell'ordinanza genetica, non estendendo tale giudizio anche al pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Si richiama a sostegno della tesi difensiva la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in presenza di una distanza temporale dai fatti oggettivamente apprezzabile, sussiste un rigoroso obbligo motivazionale, che impone al giudice di indicare le ragioni dell'attualità del tipo di esigenza cautelare ritenuta sussistente e la misura ritenuta idonea a farvi fronte.
3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di NU NO, il cui ricorso, espressamente limitato alla misura cautelare reale ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano violazioni di legge e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Secondo la difesa, il Tribunale di Taranto si sarebbe limitato a condividere le conclusioni del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura, il quale ha desunto la partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere: a) dalla carica di amministratore della ditta NU s.r.l. ricoperta dal medesimo sin dall'anno 2018;
b) dall'emissione in detto periodo di sei fatture soggettivamente inesistenti da parte della suddetta ditta in favore di SS MI. Non si sarebbero considerati: quanto al primo profilo, il ruolo marginale assunto dal ricorrente, comprovato dal brevissimo arco temporale durante il quale ha svolto incarichi gestionali;
quanto al secondo profilo, la copiosa documentazione prodotta dalla difesa attestante la liceità delle operazioni collegate all'emissione delle fatture a favore della ditta SS MI. Si lamenta, ancora, che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive relative all'assenza di un'attività investigativa volta a