Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/11/2021, n. 31364

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/11/2021, n. 31364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31364
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4329-2019 proposto da: GE OB, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MARCO LUPERI;
- ricorrente principale FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante CA) pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato

ENZO

2021 MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli 1711 avvocati ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO;

- controricorrente -

ricorrente incidentale - contro • GE OB, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MARCO LUPERI;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/11/2018 R.G.N. 334/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI. RG. 4329/19

RILEVATO CHE

La società FI p.a., a seguito di un controllo effettuato il 10.6.2015, aveva riscontrato delle anomalie sugli stati di avanzamento dei lavori ed aveva quindi sollevato una articolata contestazione di addebito nei confronti del dipendente AN, che rivestiva il ruolo di impiegato tecnico, addetto al reparto 'Garanzia' dell'Ufficio 'Post - Vendita' competente a seguire i lavori che le navi erano chiamate a fare al termine dell'allestimento;
tali addebiti riguardavano: un certo numero di casi in cui egli aveva siglato nel campo riservato al "Capo Gruppo" alcune richieste di acquisto di materiale e/o preventivi incompleti quanto alla indicazione delle ditte che avevano presentato delle offerte o erronee, trattandosi di materiale non necessario o già ricompreso in precedenti ordini;
la richiesta da lui rivolta senza spiegazione tecnica a un fornitore (Almarina) di aumentare un'offerta a discapito di FI;
i frequenti incontri con ditte fornitrici, una delle quali, la ditta FA, a favore della quale egli aveva redatto preventivi sovrastimati per consentirle di recuperare attività in garanzia svolte in precedenza, gli aveva fornito gratuitamente due putrelle in ferro per la sua casa in costruzione. Il Tribunale di La Spezia, adito dall'AN, ai sensi degli artt.47 e segg. L. n. 92\12, per opporsi ai due licenziamenti per giusta causa intimatigli il 31.7.75 e il 21.9.15 (il secondo per l'eventualità che il primo fosse stato dichiarato inefficace), ritenne infondata la giustificazione del lavoratore secondo cui egli sarebbe stato un mero esecutore di ordini altrui, e pertanto legittimo il primo licenziamento. In sede di opposizione il Tribunale, confermando il provvedimento reso nella fase sommaria, ritenne infondata l'eccezione del ricorrente di tardività della contestazione di addebito (del 31.7.15);
provati gli addebiti in base alle deposizioni testimoniali ed ai documenti prodotti;
affermò che gli addebiti, se singolarmente considerati, non costituivano né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento, ma se valutati complessivamente davano luogo a un notevole inadempimento colpevole che legittimava la risoluzione del rapporto di lavoro sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo;
ha quindi dichiarato che il RG 4329/19 rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato alla data di intimazione del primo licenziamento con diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e che il secondo licenziamento doveva considerarsi inefficace perché intimato quando il rapporto di lavoro era già cessato in forza del primo

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