Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2020, n. 13765
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S D nato a AVELLINO il 24/02/1984 avverso l'ordinanza del 03/07/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere S A;lette le conclusioni del PG P M che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;_ , RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di D S avverso il provvedimento del Questore di Napoli del 6 febbraio 2019 con la quale era stata chiesta la revoca delle prescrizioni e dei divieti aggiuntivi, previsti dall'articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 del 2011, impostigli unitamente all'avviso orale aventi per oggetto il divieto di utilizzare apparati di comunicazione, radar, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o comunque modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, altre armi o strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici, sostanze infiammabili nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura. 2. Ricorre D S, a mezzo del difensore avv. G S, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti ~untane) per applicare il divieto, anche in considerazione delle documentate esigenze lavorative. Dopo l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione, il difensore ha presentato una memoria con la quale, insistendo nel ricorso, ha sollecitato la rimessione alla Sezione ordinaria. 2.1. All'udienza del 9 gennaio 2020 la Settima sezione ha ritenuto non sussistente alcuna causa di inammissibilità del ricorso, disponendo la restituzione alla Sezione ordinaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorso riguarda la legittimità dell'applicazione, unitamente all'avviso orale emesso dal Questore nei confronti del soggetto a carico del quale esistono indizi della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dei divieti indicati dall'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto che possono essere imposti al prevenuto che risulti definitivamente condannato per delitti non colposi.Lo stesso articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che il divieto è opponibile davanti al Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, ciò a differenza del semplice avviso orale il quale contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'articolo 1 della legge stessa, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all'Autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione. Presupposto necessario per l'adozione dell'avviso orale è la ritenuta pericolosità sociale del soggetto destinatario, per valutare la quale è necessaria la sussistenza di un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, in base a valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, che si possono basare su presunzioni o indizi, desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità (Cons. Stato Sez. 6, n. 07581 del 30/12/2005).
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